Bancarotta fraudolenta documentale se l’amministratore uscente non dimostra di avere consegnato le scritture contabili al nuovo organo gestorio.

Segnalo la sentenza numero 46429/2023 – depositata il 17/11/2023 (udienza pubblica 04.10.2023), resa dalla Corte di cassazione – quinta sezione penale, che ha affrontato il tema giuridico dell’onere della prova posto a carico dell’amministratore che cede la carica prima del fallimento della società chiamato a rispondere di bancarotta fraudolenta documentale.

Per quanto di interesse per la presente nota  si evidenzia che la difesa dell’imputato – ritenuto effettivo dominus della persona giuridica – con il ricorso di legittimità, aveva sostenuto che sull’imputato non gravava alcun obbligo di consegna delle scritture contabili al Curatore avendo cessato la carica gestoria sei anni prima della sentenza dichiarativa del fallimento della società e che nel verbale di cessione delle quote dell’Ente non appariva alcuna criticità quanto alle scritture contabili da ritenersi regolarmente tenute e consegnate al nuovo amministratore.

La Suprema corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ritenuto destituita di fondamento la superiore tesi difensiva dando continuità al principio di diritto di seguito richiamato:

“Questa Corte, proprio con riferimento agli obblighi di natura contabile gravanti sull’amministratore, ha chiarito che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell’amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l’incarico, dimostrare l’avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante. (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Rv. 271839)”.

By Claudio Ramelli© riproduzione riservata.