Reati tributari: annullato il decreto di sequestro preventivo del Gip se nel provvedimento manca ogni riferimento al periculum in mora.
Segnalo la sentenza numero 47202/2023 – depositata il 24/11/2023 (udienza camerale 11.11.2023), resa dalla Corte di cassazione – terza sezione penale che, pronunciandosi in sede cautelare reale su una fattispecie di omesso versamento delle ritenute certificate (art.10 bis d.lgs. n.74/2000), ha ritenuto non adeguatamente motivato il decreto di sequestro preventivo del Gip perché carente quanto alla motivazione sul requisito del periculum in mora.
La sentenza in commento si inserisce nell’alveo del più recente orientamento giurisprudenziale che richiede la sussistenza di una specifica motivazione in ordine al periculum in mora per potere emettere il provvedimento cautelare reale anticipatorio della confisca obbligatoria che, come noto, nei reati tributari, per effetto del disposto di cui all’art. 12 bis d.lgs. n.74/2000, segue ex lege alla pronuncia della sentenza di condanna ovvero quella di applicazione pena concordata tra le parti (c.d. patteggiamento).
Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che Il Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale aveva emesso decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta e per equivalente sul patrimonio dell’indagato in relazione ad alcune contestazioni relative alla presunta violazione dell’art. 10 bis d.lgs. n.74/2000.
Contro il decreto provvisoriamente ablatorio emesso dal Giudice per le indagini preliminari ricorreva per saltum (senza il preventivo vaglio del Tribunale per il Riesame) la difesa dell’indagato articolando plurimi motivi di ricorso.
Per quanto qui di interesse con un motivo di impugnazione era stata stigmatizzata la totale assenza nel decreto di sequestro preventivo di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso in riferimento al suddetto vizio di legittimità annullando il provvedimento impugnato, dando così ulteriore continuità ai principi di diritto già elaborati dalla dominante giurisprudenza di legittimità:
“Sul punto, coglie nel segno l’obiezione difensiva che richiama l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege” (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l’onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato: Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01).
Tale principio è stato poi declinato dalla giurisprudenza successiva con riferimento alla confisca prevista dall’art. 12-bis, D.Igs. n. 74 del 2000 con riferimento ai reati tributari, affermandosi infatti che anche il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario (Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Rv. 283694 – 01; Sez. 3, n. 46245 del 18/10/2022, Rv. 283836 – 01; Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Rv. 283910 – 01; Sez. 3, n. 49491 del 04/11/2022, Rv. 283993 – 01; Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284313 – 01). “
Per ulteriori approfondimenti si segnala la seguente nota riferita ad un precedente arresto giurisprudenziale che si è espresso nei medesimi termini:
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA