Il difensore della società che impugna il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve munirsi di procura speciale a pena di inammissibilità.

Segnalo la sentenza numero 47910/2023 – depositata il 01/12/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione terza penale, che ha affrontato il tema giuridico della fonte del potere che deve essere conferito al  difensore della società che intende impugnare il provvedimento cautelare reale eseguito sui beni facenti parte del patrimonio sociale dell’ente.

Nel caso di specie il ricorso per cassazione veniva interposto dalla società che aveva subito gli effetti temporaneamente ablatori del decreto di sequestro preventivo emesso in relazione al  profitto del reato di cui all’art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il  ricorso per difetto di legittimazione in capo al difensore che aveva presentato l’impugnazione di legittimità in forza della sola nomina conferitagli dall’indagato in proprio e non anche quale procuratore speciale dell’impresa collettiva.

Di seguito vengono riportati i passaggi della motivazione di interesse per la presente nota:

Il ricorso per cassazione proposto dal difensore nell’interesse della società [omissis] srl è inammissibile perché privo di procura speciale.

Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall’art. 100 cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, Arango Garzon, Rv. 246692; Sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008, Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287; Sez. 5, n. 13412 del 17/02/2004, Pagliuso, Rv. 228019).

Si è infatti affermato, simmetricamente rispetto a quanto indicato con riguardo alla presentazione di istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ad opera di parte diversa dall’imputato o indagato (Sez. 3, n. 8942 del 20/10/2011, Porta Tenaglia Srl, Rv. 252438; Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Tanda, Rv. 235403), che la posizione processuale del terzo interessato è nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quelle dell’indagato e dell’imputato che, in quanto assoggettati all’azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell’interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per quei singoli atti espressamente indicati dalla legge” (Sez. 2, n. 15097 del 19/03/2014 Guagliardi, Rv. 259429; Sez. 2, n. 661 del 03/12/2013, Rv. 258580).

Invece, nel caso di terzo interessato, in questo caso la società, a cui i beni sono stati sequestrati e che avrebbe diritto alla restituzione, società che è terza rispetto al reato contestato al quale legale rappresentante, al pari dei soggetti indicati dall’art. 100 cod.proc.pen. è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore.

Non risulta allegata al ricorso per cassazione la procura speciale, né detta  procura è stata rinvenuta agli atti del procedimento di legittimità, che la società  [omissis] srl avrebbe dovuto conferire al difensore, nelle forme previste dall’art. 100 cod.proc.pen., per cui la mancata osservanza di tali forme determina l’inammissibilità del ricorso.

Né può ritenersi valida procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod.proc.pen. il mandato ad impugnare rilasciato, ai sensi dell’art. 581 comma 1 ter e quater cod.proc.pen. che attiene al conferimento del mandato al difensore all’impugnazione (del condannato in assenza), che non conferisce la rappresentanza ex lege della società per stare in giudizio”.

Per approfondimenti si segnalano due  recenti arresti giurisprudenziali che hanno affermato il medesimo, stabile, principio di diritto:

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.