Reati tributari: il pagamento del debito tributario da parte della società che emette fatture per operazioni inesistenti non salva dalla confisca la società che utilizza i medesimi documenti fiscali.

Segnalo la sentenza numero 48807/2023 – depositata il 07/12/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione terza penale, che ha affrontato il  tema giuridico della rilevanza che può assumere il pagamento del prezzo del reato da parte della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n.74/2000) rispetto alla confisca disposta sul patrimonio sociale della società utilizzatrice i predetti documenti contabili (art.2 d.lgs. n.74/2000).

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il  ricorso con il quale la difesa aveva chiesto l’annullamento del capo della sentenza relativo alla confisca, sostenendo che il pagamento del debito tributario da parte della persona giuridica emittente le false fatture  avesse eliso totalmente il debito verso l’Erario della società utilizzatrice dei medesimi documenti fiscali, facendo venir meno il presupposto del provvedimento ablatorio.

Di seguito vengono riportati i passaggi della motivazione di interesse per il presente commento:

“…..Il richiamo a tale indirizzo interpretativo viene in rilievo, per la questione giuridica in esame, in quanto, in coerenza con esso, ciò che rileva non è la identità soggettiva della persona fisica che emette e poi utilizza nel senso che se la stessa persona che assomma le due qualità estingue il debito tributario dell’emittente ciò vale ad estinguere il profitto del reato commesso da altro e diverso soggetto) ma il diverso soggetto giuridico a cui vengono imputate le azioni della persona fisica, la [omissis]srl e l’Associazione sportiva  [omissis] soggetti distinti e come tali titolari di distinti obblighi fiscali, sicché il pagamento del debito tributario del soggetto emittente non fa venir meno l’obbligazione tributaria del soggetto utilizzatore e il conseguente profitto del reato di questo”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.