Inammissibile per carenza di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dal socio dell’Ente condannato ai sensi del d.lgs. n.231/2001.

Segnalo la sentenza numero 47023/2023 – depositata il 23/11/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione terza penale, che ha affrontato il  tema giuridico dei soggetti legittimati ad interporre impugnazione contro le sentenze di condanna dell’Ente emesse ai sensi del d.lgs. n.231/2001.

Nel caso di specie e per quanto di interesse per la presente nota, il socio della cooperativa condannata al pagamento della sanzione pecuniaria di 350 quote pari a 258 euro ciascuna, oltre alla confisca di quanto in sequestro siccome costituente prezzo e profitto del reato, interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, articolando plurimi motivi di impugnazione.

Il Collegio del diritto ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di legittimità  per carenza di poteri in capo al ricorrente, dando così continuità al principio giuridico enunciato nei seguenti passaggi tratti dalla motivazione della sentenza in commento:

“…..In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, alla luce di quanto disposto dall’art. 71, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l’imputato persona fisica autore del reato presupposto, anche quando sia rappresentante legale e, insieme, socio della persona giuridica, non è legittimato né ha interesse ad impugnare il capo della sentenza relativo all’affermazione di responsabilità dell’ente, essendo quest’ultimo l’unico soggetto legittimato all’impugnazione (Sez. 2, n. 35442 del 23/05/2019, Giovinazzo, 277073 – 01; Sez. 5, n. 50102 del 22/09/2025, D’Errico, Rv. 265587 – 01, secondo cui sono irrilevanti le conseguenze economiche indirette o riflesse che potrebbero riverberarsi nella sfera soggettiva del socio o dell’amministratore a seguito dell’irrogazione delle sanzioni previste dal d. Igs. n. 231 del 2001, a maggior ragione quando l’ente vanta personalità giuridica ed è dunque dotato di piena autonomia patrimoniale);.è perciò stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, emessa con riferimento a reato presupposto della responsabilità da reato degli enti, non essendo configurabile un autonomo interesse dell’imputato neppure nel caso in cui dalla responsabilità dell’ente possano discendere conseguenze economiche indirette o riflesse per la sua posizione di socio o amministratore (Sez. 6, n. 41768 del 22/06/2017, Fitto, Rv. 271287 – 01).

Il ricorrente è socio della cooperativa e non è mai stato legale rappresentante della stessa, né – trattandosi di società di capitali – ha mai dedotto uno specifico interesse personale ad ottenere l’annullamento della sanzione inflitta alla società stessa”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.