Bancarotta fraudolenta per distrazione: l’emissione di fatture commerciali fa presumere il loro incasso salvo prova del mancato pagamento con onere a carico dell’imputato.
Segnalo la sentenza numero 49666/2023 – depositata il 13/12/2023 (udienza pubblica 10/11/2023), resa dalla Corte di cassazione – sezione quinta penale, che ha affrontato il tema giuridico del valore probatorio che assume l’emissione delle fatture da parte dell’ente ai fini della presunzione del loro incasso e della conseguente distrazione delle corrispondenti risorse finanziarie non rinvenute sui conti della società.
Nel caso di specie, i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto l’amministratore di fatto di una società rinviato a giudizio per i delitti di bancarotta fraudolenta, distrattiva e documentale, responsabile dei reati fallimentari a lui ascritti.
Per quanto concerne la bancarotta fraudolenta patrimoniale la prova della condotta illecita era stata ricavata dal mancato rinvenimento nelle casse sociali della liquidità corrispondente al valore delle fatture emesse dall’Ente.
La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione sostenendo, per quanto di interesse per la presente nota, che il fatto – non contestato – dell’emissione delle fatture commerciali non costituiva prova del loro incasso e quindi della condotta depauperativa del patrimonio sociale dell’impresa collettiva emittente.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso fornendo sul punto di diritto la seguente motivazione:
“Il ricorrente non contesta l’emissione delle fatture, peraltro per un rilevantissimo importo, assumendo, tuttavia, che esse non dimostrerebbero la prova della distrazione delle somme ricevute in forza di esse dalla società fallita poiché potrebbero non essere state corrisposte le somme per le prestazioni effettuate.
Tale ragionamento in primis non tiene conto della regola sancita dall’art. 2709 cod. civ. per la quale la fattura commerciale è ben dotata di efficacia probatoria nei confronti dell’imprenditore che l’ha emessa (cfr. Sez. 3 civ., n. 3383 del 18/02/2005, Rv. 581419 – 01), mentre la limitata efficacia dimostrativa della stessa si apprezza, piuttosto, stante la formazione unilaterale da parte dell’imprenditore commerciale, nei confronti dei terzi.
Orbene, a fronte di detto elemento, se è ben vero che le fatture possono essere emesse anche prima del pagamento e dunque restare insolute, non è affetta da manifesta illogicità o addirittura da travisamento probatorio, la decisione impugnata che, nel solco di quella di primo grado, ha ritenuto che, una volta emesse fatture per un importo così rilevante, l’onere di provarne il mancato pagamento spettava all’imputato (onere che, sia detto incidentalmente, avrebbe potuto essere agevolmente assolto, ove fossero state reali le deduzioni difensive del medesimo, con la produzione di missive di sollecito di pagamento, ricorsi per ingiunzione, ossia di documentazione afferente lo svolgimento di tutte quelle attività che, di regola, specie per fatture di importo considerevole, un imprenditore svolge se l’acquirente della merce o il fruitore del servizio si rende inadempiente)”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA