Ribadito il principio di diritto che ritiene assoggettabile a sequestro preventivo diretto tutte le somme accreditate sul conto della società anche dopo l’illecito tributario.
Segnalo la sentenza numero 51307/2023 – depositata il 22/12/2023 (udienza camerale 06/12/2023), resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione terza penale, che ha affrontato il tema giuridico spesso ricorrente nella difesa per reati tributari svolta in sede cautelare reale della assoggettabilità a sequestro preventivo – diretto – finalizzato alla confisca obbligatoria delle somme di denaro affluite sul conto corrente della società successivamente alla commissione del delitto fiscale.
Nel caso di specie, il locale Tribunale per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip nella forma diretta sul patrimonio sociale dell’Ente, ed in caso di necessità per equivalente su quello del legale rappresentante della medesima persona giuridica, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art.2 d.lgs. n.74/2000).
Le difese dell’indagato e della società proponevano ricorso per cassazione sostenendo anche con specifico motivo di censura, l’inammissibilità del sequestro diretto delle somme giacenti sul conto corrente bancario della società, in quanto accreditate in epoca successiva alla commissione del reato contestato.
Il Collegio del diritto ha ritenuto destituita di fondamento la superiore doglianza dando così continuità al principio di diritto di seguito riportato:
“…… La questione della confiscabilità in via diretta delle somme di denaro nella disponibilità del soggetto che abbia beneficiato di un reato, in quanto profitto dello stesso, anche quando non sia ravvisabile un legame tra le stesse ed il reato, o, anzi, sia accertata la loro provenienza lecita, è stata ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità.
Nella sentenza Lucci (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437-01) le Sezioni Unite hanno chiarito che qualora il prezzo o il profitto cosiddetto accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato.
Tale principio è stato di recente ribadito e puntualizzato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 42415 del 2021 (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037- 01), nella quale è stato affermato il principio secondo cui «La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione».
Se ne è quindi coerentemente tratta la conclusione che tale principio «deve ritenersi applicabile anche ai reati tributari, e perciò in tutti i casi in cui il profitto consista in un risparmio di spesa, atteso che – ai fini del vantaggio conseguito, siccome in ciò si risolve prevalentemente il profitto del reato – l’accrescimento patrimoniale e il mancato decremento delle risorse monetarie nella disponibilità del soggetto che ha tratto profitto dall’illecito, rappresentano concetti equivalenti» (così Sez. 3, n. 3575 del 26/11/2021, dep. 2022, Commisso, poi ripresa da Sez. 3, n. 11630 del 02/02/2022, Boca S.r.l., e da Sez. 3, n. 30710 del 23/06/2022, Progresso S.r.l.; si vedano anche Sez. 3, n. 25317 del 31/05/2022, Cinnmino, e Sez. 3, n. 12934 del 24/02/2022, Biavati, le quali hanno specificamente richiamato Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01, nonché Sez. 3, n. 31921 del 04/05/2022, Fall. Tradeco S.r.l.).
Anche da ultimo è stato, quindi, ribadito che la confisca, ex art. 12 bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è dunque anche il sequestro a questa strumentale, delle somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante ha natura di confisca diretta in quanto le stesse, costituiscono comunque profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all’omesso versamento delle imposte (Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022, L’Angolana S.r.l., Rv. 283714, e Sez. 3, n. 41589 del 16/05/2023, S.r.l. Castelfer, Rv. 285168)”.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.