Nessun esonero di responsabilità penale per il commissario liquidatore della società che non versa l’Iva dovuta a prescindere dalla data di assunzione della carica.

Segnalo la sentenza numero 51426/2023 – depositata il 27/12/2023 (pubblica udienza 21.06.2023) resa dalla Corte di cassazione -sezione terza penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della responsabilità penale che assume il commissario liquidatore della società che subentra nella carica gestoria dell’Ente in epoca prossima alla scadenza del termine previsto dalla legge per il versamento dell’Iva autoliquidata.

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 per avere, nella sua qualità di commissario liquidatore della società omesso il versamento della somma di euro 934.127,00.

La difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando plurimi motivi di impugnazione.

Per quanto di interesse per la presente nota, si evidenzia che con una specifica  doglianza era stata sostenuta l’assenza del dolo di evasione in capo al giudicabile che non aveva ricoperto la carica di amministratore della società nel periodo in cui si era formato il debito Iva, avendo assunto quella di commissario liquidatore della medesima solo pochi giorni prima della scadenza fissata dalla legge per il pagamento dell’imposta indiretta, ignorando la condizione di sostanziale decozione dell’impresa collettiva e l’esistenza dei debiti fiscali su di essa gravanti.

Il Collegio del diritto ha rigettato il ricorso

Di seguito di riportano i passaggi estratti dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata ove viene data continuità al principio di diritto già sedimentato nella giurisprudenza di legittimità:

Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, riguardante il preteso vizio di violazione di legge per avere i giudici del merito ritenuto penalmente rilevante la condotta connessa al mancato versamento dell’IVA gravante sulla  (omissis) Srl da parte del [omissis] sebbene questi rivestisse la qualifica di Commissario liquidatore della predetta compagine societaria, senza che sia stata operata una distinzione fra tale qualifica e quella di Amministratore di società, osserva il Collegio che si tratta di censura pretestuosa, atteso che, come è indubbio, fra i compiti connessi alla qualifica di liquidatore dei rapporti pendenti di una società commerciale vi è anche quello di versare le imposte dovuta da quest’ultima, di tal che, ove tale inadempimento rivesta le caratteristiche dell’illecito panale, di esso dovrà necessariamente rispondere il soggetto che – sia esso amministratore in senso stretto ovvero lo sia ai soli fini della liquidazione dei rapporti pendenti – era tenuto al materiale adempimento della obbligazione tributaria (nel senso divisato anche dalla presente sentenza: Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 maggio 2021, n. 20188).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA