E’ punibile come diffamazione su Facebook l’espressione che lede la reputazione della persona offesa che legge il post in ritardo e replica dopo 20 minuti.
Segnalo ed allego la sentenza numero 409/2024 – depositata il 05/01/2024 (pubblica udienza 21.11.2023) resa dalla Corte di cassazione – sezione prima penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della sussistenza del delitto di diffamazione contestato all’autore di un post offensivo quando la replica del destinatario interviene a breve distanza di tempo.
Nel caso di specie, la Corte di appello, quale giudice del rinvio dopo un primo annullamento da parte della cassazione, aveva dichiarato il reato previsto e punito dall’art. 595 cod. pen. estinto per intervenuta prescrizione.
La difesa dell’imputato interponeva il ricorso di legittimità contro la sentenza di proscioglimento avendo interesse a far valere la insussistenza del reato per ottenere l’annullamento capo di condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Il Collegio del diritto ha dichiarato inammissibile il ricorso dando continuità al consolidato principio di diritto secondo il quale solo la contestuale presenza dell’autore del fatto e la vittima del delitto contro l’onore consente di qualificare il fatto come ingiuria – oramai depenalizzata – per la quale residua la sola azione risarcitoria in sede civile.
Nella caso in scrutinio i giudici del doppio grado di merito avevano accertato che la persona offesa aveva risposto al post offensivo dopo 20 minuti perché non collegata on -line al momento del suo inserimento.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA