Per ottenere la riduzione della sanzione all’Ente occorre che il modello organizzativo adottato dopo l’illecito sia adeguato e reso effettivamente operativo.

Segnalo la sentenza numero 49306/2023 – depositata il 12/12/2023 (udienza camerale 23/11/2023), resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione terza penale, che ha affrontato il tema giuridico delle condizioni che il giudice di merito deve accertare positivamente per riconoscere, ai sensi dell’art.12, comma 2, lettera b) del d.lgs. n.231/2001, la  diminuzione della sanzione da infliggere da un terzo alla metà, quando l’impresa inadempiente dimostra di avere adottato dopo la commissione del reato per cui si procede  un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati.

Il Collegio del diritto ha ritenuto destituito di fondamento il motivo di ricorso articolato dalla difesa dell’Ente, risultando scevra da vizi di legittimità la motivazione posta dalla Corte territoriale a sostegno del diniego dell’attenuante in parola.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla sentenza in commento di interesse per la presente not che si pone in continuità con precedenti arresti giurisprudenziali: 

“…… Ove invece, post factum, sia stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto, è prevista una diminuzione della pena da un terzo alla metà. 

A tal proposito, il Collegio osserva come la Corte abbia già in precedenti occasioni (v. Sez. 4, n. 38025 del 15/09/2022, Petrol Lavori s.p.a., n.m.) chiarito che la mera «adozione» del MOG non è sufficiente a far scattare l’attenuante; ed invero, come specificamente richiesto dalla lettera della norma, è necessario che tale modello sia «reso operativo» e che sia anche «idoneo» a prevenire la commissione di reati della stessa specie. 

Non sussiste, in altre parole, alcun automatismo tra l’adozione del modello e la concessione dell’attenuante, che è invece subordinata, come evidenziato anche in dottrina, ad un giudizio di natura fattuale, essendo il giudice tenuto a verificare se la lettera della norma sia stata rispettata specificatamente e nel suo complesso. 

………. Nel caso di specie, la motivazione addotta dal Tribunale per ritenere insussistenti i presupposti della concessione dell’attenuante in parola (pag. 11) non supera certamente gli angusti confini della «evidente illogicità», evidenziando la sentenza in modo non manifestamente illogico il contenuto del c.d. «protocollo ambientale» del 3 agosto 2016, di cui sottolinea la assoluta genericità della prima parte, la mancata individuazione di meccanismi concretamente utili a scongiurare la reiterazione dei reati, l’assenza di un efficace sistema di comunicazione dal basso, la mancata nomina, almeno fino al CDA del 27/01/2017, dell’ODV, neppure contemplato nell’organigramma «funzionale» – e non quindi in quello aziendale – allegato al protocollo. 

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.