Il principio del doppio binario rende irrilevante l’eventuale inerzia dell’Agenzia delle Entrate per il recupero del credito tributario.

Segnalo la sentenza numero 2051.2024 – depositata il 11/01/2024, resa dalla sezione terza penale della Suprema Corte di cassazione, che si è pronunciata sul tema giuridico della incidenza che può avere nel giudizio penale la mancata attivazione da parte dell’Agenzia dele Entrate dei rimedi recuperatori del credito vantato verso il contribuente, qualora il medesimo venga rinviato a giudizio per rispondere di reati tributari. 

La sentenza annotata si pone in continuità con precedenti arresti giurisprudenziali i quali, in aderenza al dettato normativo di cui agli artt. 20 e 21 d.lgs. n.74/2000, hanno fissato il principio di diritto dell’autonomia del giudice penale rispetto all’attività svolta dall’Amministrazione finanziaria dello Stato, la cui eventuale inefficienza non può costituire, di per sé, elemento a favore della difesa dell’imputato quanto alla insussistenza della componente materiale del delitto fiscale.

Di seguito si riporta il passaggio della motivazione della sentenza di interesse per la presente nota: 

“Più in generale deve ribadirsi come, dal sistema del d.lgs. n. 74 del 2000 – e, in particolare, dagli artt. 20-21 – emerga la totale autonomia dell’accertamento svolto dalla polizia giudiziaria ai fini penali rispetto a quello svolto dall’Agenzia delle Entrate a fini tributari; con la conseguenza che l’eventuale inerzia di quest’ultima, eventualmente manifestata attraverso l’omessa emanazione di avvisi di accertamento o l’omessa insinuazione dell’erario al passivo di un fallimento, non influisce sulla prova dell’esistenza del debito tributario o del profitto illecito rilevanti a fini penali”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA