La Cassazione apre spazi difensivi per il reato di omessa dichiarazione quando l’adempimento dei dichiarativi fiscali è stato affidato al commercialista.

Segnalo la sentenza numero 6820/2024 depositata il 15/02/2024, resa dalla Suprema Corte – sezione terza penale, che è tornata a pronunciarsi sul ricorrente tema giuridico della rilevanza processuale ai fini assolutori che può assumere la tesi difensiva (che deve indefettibilmente fondarsi e provare specifici fatti escludenti il dolo di evasione) dell’affidamento al commercialista degli adempimenti fiscali, quando al contribuente viene contestato il reato di omessa dichiarazione previsto e punito dall’art. 5 d.lgs. n.74/2000.

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente,  affermato la penale  responsabilità dell’imputato, rinviato a giudizio nella sua qualità di amministratore di una società di capitali, per avere omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per tre annualità consecutive.

Con il ricorso per cassazione la difesa del giudicabile, pur non contestando l’elemento oggettivo del reato (mancata presentazione dei dichiarativi fiscali) aveva censurato il capo di sentenza relativo alla sussistenza del dolo di evasione, in tesi non ricorrente, tenuto conto che l’impresa collettiva aveva comunque presentato la dichiarazione Iva ed aderito alla “rottamazione quater”, di tal ché, l’inadempimento tributario, non andava interpretato come fatto cosciente e volontario di sottrarsi all’obbligo fiscale, ma quale conseguenza –  non voluta – discendente da un difetto di comunicazione con il professionista cui erano stata delegata la tenuta della contabilità dell’impresa collettiva.   

La Suprema Corte ritenendo fondata la censura sul difetto di motivazione sulla componente psicologica del reato ha affermato il principio che segue: 

“Va ricordato che, secondo la giurisprudenza, in tema di reati tributari, l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione   annuale  dei  redditi  non  esonera   il  soggetto   obbligato  dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere; tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull’operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087 – 01)”.

Per eventuali approfondimenti sullo stesso tema: 

(i) https://studiolegaleramelli.it/2020/06/10/laffidamento-nelladempimento-del-commercialista-non-vale-ad-escludere-la-responsabilita-del-contribuente-che-omette-linvio-delle-dichiarazioni-dei-redditi-e-delli-v/  ; 

(ii) https://studiolegaleramelli.it/2023/10/19/la-tesi-dellaffidamento-degli-adempimenti-fiscali-al-commercialista-non-salva-il-contribuente-dalla-condanna-per-omessa-dichiarazione/

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.