E’ illegale la pena inflitta per più fatti di bancarotta se il giudice di merito applica la disciplina della continuazione ordinaria in luogo di quella “fallimentare”.
La Cassazione sezione quinta penale con la sentenza numero 7725/2024 − depositata il 23/02/2024, si è pronunciata sul tema giuridico della determinazione del trattamento sanzionatorio che può essere applicato all’imputato condannato per una pluralità di fatti di bancarotta relativi agli illeciti commessi nell’ambito della medesima procedura concorsuale.
La questione è di rilevante interesse per la difesa tecnica da svolgere in giudizio in quanto non è infrequente che con la sentenza che definisce il primo grado di giudizio venga erroneamente pretermessa la norma dettata dall’art. 219 comma secondo, n. 1, legge fall., che operativamente consente l’aumento della base di 1/3 (si applica il disposto dell’art. 64 cod. pen.), elevando la pena finale oltre il limite di legge in applicazione del regime previsto dalla continuazione ordinaria (art. 81 cpv. cod. pen.), ovvero operando l’aumento sino alla metà ex art. 219, comma primo, legge fall., previsto qualora ricorra l’aggravante del danno di rilevante gravità.
Nel caso di specie con il ricorso per cassazione la difesa del giudicabile aveva articolato plurimi motivi di impugnazione, censurando con una specifica doglianza, anche il capo di sentenza relativo al trattamento sanzionatorio, sostenendo che l’aumento di pena per la continuazione tra i più fatti di bancarotta aveva determinato una pena finale illegale perché maggiore di quella prevista dalla legge, in guisa tale da non consentire la concessione della sospensione condizionale della pena.
La Suprema Corte, dando continuità ad una stabile giurisprudenza già sedimentata sul punto di diritto, ha accolto il ricorso affermando il principio di diritto che segue:
“…….. in ogni caso, deve ricordarsi che per pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità – nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta, anche relative a diverse fattispecie di cui agli agli artt. 216 e 217 legge fall., nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 cod . pen.» ( Sez. U, 11. N.21039 Loy 27/1/2021, L.u y, Rv. 249665-01; Sez. 5, n.44097 del 05/07/2019, Bellini.. Rv. 277407)
In applicazione dei suddetti rilevi la pena applicata deve ritenersi illegale trattandosi di pena no irrogabile per legge”.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.