Reati tributari, sequestro preventivo e dichiarazione di insolvenza: confermata la linea dettata dalle Sezioni Unite della prevalenza del sequestro penale sugli interessi dei creditori della procedura.

Segnalo la sentenza numero 7439/2024 – depositata il 20/02/2024, resa dalla sezione terza penale della Suprema Corte di cassazione che a distanza di pochi mesi dal deposito delle motivazioni della sentenza resa dal Collegio di legittimità nella sua composizione più autorevole con la sentenza numero 40797/2023 (depositata il 06.10.2023 e consultabile per esteso al seguente link: https://studiolegaleramelli.it/2023/10/09/depositata-la-sentenza-delle-sezioni-unite-penali-che-considera-legittimo-il-sequestro-preventivo-per-reati-tributari-sui-beni-della-societa-fallita/), ha ritenuto di dare continuità al principio di diritto secondo il quale l’obbligatorietà della confisca del profitto dei reati tributari comporta la prevalenza del vincolo penalistico rispetto ai diritti incidenti, per effetto della pendenza di una procedura concorsuale, sul patrimonio del soggetto sottoposto alla cautela reale.

Il superiore principio è stato affermato nel presupposto proprio che i beni recuperati all’attivo della procedura concorsuale restano nella titolarità del soggetto nei cui confronti è stata emessa la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e non “passano” al curatore, essendo quindi necessario sottrarli al primo, non potendosi applicare la deroga del “terzo estraneo” di cui all’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, come approfonditamente argomentato dalle Sezioni Unite penali. 

Per approfondimenti si rimanda alla lettura della sentenza oggi annotata numero 7439/2024.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA