Bancarotta distrattiva per l’imprenditore che cede a titolo di comodato gratuito ad altra società l’immobile per il quale paga i canoni di locazione finanziaria.
E’ il principio di diritto fissato dalla Cassazione (sezione quinta penale) con la sentenza numero 6393/2024 − depositata il 13/02/2024, che ha affrontato il tema giuridico della responsabilità penale che può attingere l’amministratore della società nell’ipotesi di dolosa mala gestio delle risorse economiche dell’impresa collettiva, determinandone così lo stato di dissesto ed il successivo fallimento.
Nel caso in disamina i giudici del doppio grado di giudizio avevano ritenuto, concordemente, l’imputato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione connessa alla concessione in uso gratuito ad altra società di un immobile detenuto in forza di leasing Immobiliare, contratto del quale aveva continuato a pagare i canoni.
Con il ricorso per cassazione la difesa del giudicabile aveva contestato la riconosciuta distrazione, sostenendo che il cespite non era mai entrato a far parte del patrimonio della fallita secondo le norme che regolano il contratto di leasing e che i creditori societari non avrebbero mai potuto fare affidamento su tale bene a garanzia delle proprie ragioni.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, dando ulteriore continuità a principi già elaborati dalla stabile giurisprudenza di legittimità, come indicato nella parte motiva della sentenza di seguito riportata:
“Nel caso di specie la sentenza impugnata ha, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, chiarito gli elementi in fatto che permettono di configurare correttamente la condotta distrattiva:
– l’aver concesso in comodato d’uso alla società [omissis] s.r.l. 1″immobile detenuto in forza del contratto di locazione finanziaria ha esposto la società poi fallita ad un danno pari ai canoni versati in favore della Mediocredito Italiano (canoni che sono stati quantificati in euro 41.000,00), senza provvedere in alcun modo a richiederne il rimborso alla società che ne aveva ottenuto il godimento e dunque optando per una forma di concessione gratuita (il comodato) che non trova alcuna ragionevole giustificazione sul piano economico.
La sentenza ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la cessione a titolo gratuito, da parte del fallito, di un contratto di locazione finanziaria ad altro utilizzatore, nel caso in cui possa accertarsi che la prosecuzione del rapporto da parte del curatore fallimentare avrebbe in concreto costituito una risorsa economica per i creditori e non soltanto un onere. (Sez. 5, n. 3429 del 06/12/2022, (2023), Rv. 284120”).
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.