Bancarotta fraudolenta per dissipazione a carico del liquidatore che non tutela il patrimonio immobiliare della società fallita.

Con la sentenza numero 17324/2024 – depositata il 26/04/2024, la sezione quinta penale della cassazione, si è nuovamente pronunciata sul tema giuridico della responsabilità penale per reati fallimentari commessi dal liquidatore che, analogamente a quanto avviene per l’amministratore dell’impresa, assume un preciso ruolo di garanzia per la tutela dell’integrità del patrimonio sociale dell’ente nell’interesse del ceto creditorio.   

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato per i delitti di bancarotta documentale e  fraudolenta patrimoniale per dissipazione del patrimonio immobiliare dell’impresa collettiva. 

La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza resa in grado di appello sostenendo, per quanto di interesse per la presente nota, che nessuna volontaria condotta dissipativa poteva essere ascritta all’imputato per l’occupazione degli  immobili di proprietà della società da soggetti terzi, stante il contesto logistico e sociale di grande precarietà e la mancanza di risorse della fallita utili allo svolgimento di un’efficace attività di vigilanza e di recupero dei cespiti. 

La Corte di legittimità ha ritenuto destituita di fondamento la superiore tesi difensiva ricordando principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità: 

“Da lungo tempo, infatti, è stato chiarito che il liquidatore è penalmente responsabile delle condotte di tutti coloro che abbiano agito – in via di diritto o di fatto – per conto di un ente successivamente fallito in tutti i casi nei quali, pur essendone inconsapevole, non abbia fatto tutto quanto in sua possibilità per attuare una efficace vigilanza ed  un rigoroso controllo, ovvero non si sia dato un’organizzazione idonea non soltanto al raggiungimento degli scopi sociali, ma anche ad impedire che vengano posti in essere atti pregiudizievoli nei confronti dei soci, dei creditori e dei terzi (Sez. 5, 11 . 8260 del 08/11/2007, dep. 2008, Pirro, Rv. 241749 – 01).

E’ stato puntualizzato, a riguardo, che, invero, la responsabilità del liquidatore deriva non solo dall’art. 223 l.fall. ma anche dall’ art. 2489 cod. civ., che rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche all’art. 2932, il quale fissa un principio di ordine generale – per il quale l’amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose – di guisa che sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. cod. pen., ove i detti obblighi siano disattesi (Sez. 5, n. 36435 del 14/06/2011, Scuoppo, Rv. 250939 – 01).

Al lume di tali principi, la decisione impugnata ha correttamente ritenuto configurato il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva per dissipazione poiché, pur avendo la società fallita, gravata da una considerevole esposizione debitoria, un  patrimonio  immobiliare  ancora  ingente  quando  il [omissis] ne è divenuto liquidatore, questi – sul mero assunto dell’incapacità patrimoniale della società – ha declinato sostanzialmente gli obblighi di garanzia gravanti su di sé idonei alla conservazione del patrimonio sociale in favore dei creditori,  omettendo  le cautele che, proprio il contesto degradato  nel quale si trovava la palazzina ove erano situati i beni facenti parte del patrimonio, avrebbero reso vieppiù necessarie onde evitare il depauperamento della garanzia patrimoniale dei creditori a fronte di condotte di occupazione e sottrazione da parte di soggetti terzi 

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA