Bancarotta per effetto di operazioni dolose anche se l’amministratore paga i dipendenti della società.
Con la sentenza numero 17140/2024 – depositata il 24/04/2024, la sezione quinta penale della cassazione si è pronunciata sulla questione giuridica della sussistenza del delitto fallimentare di bancarotta impropria per effetto delle operazioni dolose nel caso in cui l’amministratore unico della società adempia soltanto ad alcuni dei debiti gravanti sull’impresa collettiva.
Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputata perché, tramite attraverso il mancato e sistematico pagamento del debito d’imposta dal 2005 al 2013, aveva cagionato il fallimento della predetta società.
La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza resa in grado di appello sostenendo, per quanto di interesse per la presente nota, che il fallimento era dovuto anche alla mancata riscossione di rilevanti crediti e che, comunque, erano state sempre pagate le retribuzioni dei dipendenti, fatti questi che escludevano la componente psicologica del reato
La Corte di legittimità ha ritenuto destituita di fondamento la superiore tesi difensiva statuendo quanto segue:
“ Va anche disattesa la censura di mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, di contingenze (segnatamente, la mancata riscossione di crediti e la necessità di privilegiare i crediti vantati dai lavoratori dell’impresa), che, secondo la difesa, assumerebbero un rilievo scriminante.
La motivazione fornita dalla Corte d’appello è invece adeguata a giustificare la mancata derubricazione del reato in quello di bancarotta semplice, posta l’assoluta genericità dell’eccezione relativa ai non altrimenti specificati “crediti” non riscossi, da un lato, e l’insufficienza, dall’altro, dell’affermazione di aver privilegiato i crediti vantati dai lavoratori dell’impresa, argomento, quest’ultimo, non utile né decisivo a r tenere interrotto il nesso di causalità con l’evento pregiudizievolle per la società, sotteso all’art. 40 cod. pen.
Le scelte gestionali scaturite dalle contingenze indicate dalla difesa si riferiscono, cioè, ad atti non inidonei a escludere il tradimento degli obblighi gravanti sull’amministratore unico, posto in posizione di garanzia di tutti i creditori (non solo dei lavoratori o dei fornitori); pertanto, esse non sono idonee ad esimere dalla penale responsabilità colui che è tenuto ad interrompere il rapporto eziologico che sfocia nella verificazione del danno (Sez. 5, n. 3714 del 14/12/2011, dep. 2012, Colombo, Rv. 252947 – 01)”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA