Integra il reato di esercizio abusivo della professione qualsiasi attività svolta dall’odontotecnico nel cavo orale del paziente.
Con la sentenza numero 17164/2024 – depositata il 24/04/2024, la sezione quinta penale della cassazione si è pronunciata sulla questione giuridica della sussistenza del reato previsto e punito dall’art. 348 cod. pen. a carico dell’odontotecnico il quale, senza limitarsi a costruire apparecchi di protesi dentaria, esegua attività nella bocca del paziente.
Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato tratto a giudizio per il delitto di esercizio abusivo della professione (ed altro) in concorso con un congiunto – abilitato odontoiatra – che le aveva consentite nel proprio studio medico.
La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza resa in grado di appello sostenendo, per quanto di interesse per la presente nota, che il giudicabile, in realtà, aveva svolto attività rientranti nei meri compiti di un odontotecnico e non in quelle di odontoiatra, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, travisando le prove assunte in dibattimento.
La Corte di legittimità ha ritenuto destituita di fondamento la superiore tesi difensiva ricordando i principi che informano la materia, già statuiti dalla stabile giurisprudenza di legittimità in riferimento a diverse fattispecie:
“L’odontotecnico [omissis], in alcune occasioni con il concorso dello zio odontoiatra [omissis], aveva operato nella bocca dei pazienti (prendendo impronte, lavorando sulle protesi e, anche, sottoscrivendo prescrizioni mediche) così configurandosi il reato contestato, visto che si è già avuto modo di ricordare che:
– integrano il delitto di esercizio abusivo della professione medica le condotte consistenti nella diretta rilevazione delle impronte dentarie di un paziente da parte di un odontotecnico (attività riservata esclusivamente all’odontoiatra): Sez. 6, n. 4294 del 12/12/2008, dep. 2009, Melame, Rv. 242690;
– commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica, l’odontotecnico il quale provveda ad ispezionare la cavità orale del paziente per verificare le condizioni di una protesi, rientrando tale operazione in quelle riservate all’odontoiatra giacché si risolve in un rapporto diretto con il paziente medesimo (Sez. 6, n. 44098 del 21/10/2008, Bortolotto, Rv. 242367);
– commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica l’odontotecnico il quale provveda direttamente alla installazione di una protesi dentaria, operazione che, comportando manovre all’interno del cavo orale, gli è preclusa essendo riservata per legge al medico dentista (Sez. 4, n. 27741 del 08/05/2007, Pelliccione, Rv. 236799);
– commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica, a mente dell’art. 348 cod. pen., l’odontotecnico il quale provveda direttamente alla installazione di una protesi dentaria (limando monconi, fissando viti ai perni, rilevando impronte ed infine fissando detta protesi), posto che per tale figura professionale è preclusa qualunque manovra presso il cavo orale di un paziente, ed è solo consentita la realizzazione di protesi modellate su impronte rilevate da un medico o da un odontoiatra abilitato (Sez. 6, n. 37120 del 10/06/2004, Massella, Rv. 230212).
Del resto, l’ambito dell’attività consentita all’odontotecnico è ancora quella fissata dall’art. 11 del Regio Decreto 31 Maggio 1928 n.1334 (così anche la sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, del 19/12/2023 pubblicata il 30/01/2024 in cui si è, alfine, riconosciuto che la professione di odontotecnico rientra nelle “professioni sanitarie”, come prima si era invece negato) secondo cui: “Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all’esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata.“
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA