Sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte per il contribuente che segrega nello shame trust il patrimonio immobiliare.
E’ il principio di diritto fissato dalla sezione terza penale della cassazione con la sentenza numero 13844/2024 – depositata il 05/04/2024, che si è pronunciata sul tema giuridico della sussistenza del delitto tributario di sottrazione fraudolenta dalle imposte, nel caso in disamina consumato mediante la costituzione di un trust, secondo l’ipotesi accusatoria avente finalità elusiva rispetto alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria dello Stato.
Secondo l’incolpazione provvisoria riportata nel decreto di sequestro preventivo eseguito su beni immobili di rilevante valore l’indagato, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva posto in essere atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, avendo assicurato il suo patrimonio immobiliare facendolo confluire in un trust e rendendo invisibile la sua attività imprenditoriale, utilizzando come schermo diverse società e cooperative intestate a soggetti prestanome.
La difesa del giudicabile interponeva ricorso per cassazione conto l’ordinanza di rigetto del riesame resa dal locale Tribunale cautelare la liceità dello strumento di tutela del patrimonio, considerato che il trust era stato costituito a garanzia in favore del genitore anziano e che sui beni segregati insistevano delle ipoteche anche in favore dell’Erario difettando, quindi, la finalità fraudolenta posta a sostegno dell’ipotesi di reato
La Corte di legittimità ha ritenuto destituita di fondamento superiore tesi difensiva, considerati gli indizi di prova messi in evidenza dai giudici della cautela reale richiamati nella parte motiva della sentenza in commento:
“Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione del principio, espresso da Sez. 3, n. 20862 del 07/11/2017, dep. 2018, Palazzo, Rv. 273661 -01, per cui integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte anche la stipulazione di un negozio giuridico simulato, poiché la necessità della declaratoria giudiziale per superare l’effetto segregativo dell’atto dispositivo rende più difficoltoso il recupero del credito erariale; fattispecie relativa al conferimento da parte dell’imputato dei beni in un trust cd. auto dichiarato o «shame trust», che ricorre quando il disponente mantiene il controllo del fondo oppure quando ne dispone come cosa propria, nella quale la Corte ha affermato la sussistenza del reato anche ove si ritenga l’atto non simulato, ma nullo o inesistente, precisando, inoltre, che il negozio compiuto al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto è da considerarsi comunque nullo, ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., per la violazione della norma imperativa rappresentata dall’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000.
Il Tribunale del riesame ha indicato precise circostanze di fatto in base alle quali ha ritenuto che il trust non sia stato costituito per le sue legittime finalità, ma per sottrarre i beni all’erario, quindi con una finalità fraudolenta, posto che la sua costituzione è avvenuta successivamente all’accumulo del debito erariale ed è stato accompagnato da una serie di atti volti a non comparire quale reale titolare di società.
Nel trust sono confluiti i beni immobili dal valore superiore ad un milione di euro; il trust è stato apparentemente costituito per garantire alla madre beneficiaria, deceduta però nel 2018, un decoroso tenore di vita, posto che dalle indagini è risultato che la gestione dei beni era sempre in capo all’indagato che di fatto ne ha concretamente disposto.
La finalità fraudolenta è stata, poi, resa ancora più evidente dal rinnovo nel marzo 2022, per 50 anni, operato senza alcuna indicazione del beneficiario e di fatto con gli immobili sempre gestiti dal ricorrente e nella sua disponibilità; il rinnovo è avvenuto, secondo il Tribunale del riesame, in concomitanza con altra esposizione debitoria e prossime azioni di riscossione coattiva.
Il Tribunale del riesame ha esplicitamente motivato sull’argomento difensivo relativo alla costituzione di due ipoteche ed ha ritenuto correttamente la circostanza di fatto non dirimente, tenuto conto della consistenza immobiliare del trust e che il reato sussiste anche quando si rende più difficoltosa la riscossione del credito erariale.
Per altro, sul punto il ricorso è del tutto generico, perché non indica per quali importi le ipoteche siano state iscritte e neanche se coprivano tutto il debito erariale già maturato prima della costituzione del trust. Pertanto, tutte le argomentazioni sulla priorità delle iscrizioni e sugli effetti delle ipoteche sono del tutto generiche rispetto al quadro indiziario delineato nell’ordinanza impugnata che fa riferimento anche ai debiti erariali maturati successivamente alla costituzione del trust e che sono con tutta evidenza estranei alle ipoteche iscritte nel 2004 e nel 2011”.
Per eventuali approfondimenti sull’art. 11 d.lgs. n.74/2000 si segnalano le seguenti note a sentenza: https://studiolegaleramelli.it/2019/09/14/art-11-d-lgs-74-2000-e-trust-la-sostituzione-del-titolare-del-fondo-segregativo-e-irrilevante-per-la-individuazione-della-data-di-consumazione-del-reato/
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA