La testa di legno non si salva dalla bancarotta documentale se era consapevole dell’operato degli amministratori di fatto.

Segnalo la sentenza numero 16109/2024  – depositata il 17/04/2024, resa dalla quinta sezione penale  della cassazione che ha affrontato il tema giuridico delle condizioni che devono ricorrere affinché venga affermata la responsabilità del prestanome che, assunta la qualifica di amministratore di diritto della società, viene rinviato a giudizio per rispondere di bancarotta fraudolenta documentale.

Nel caso in disamina ed all’esito del giudizio di appello, l’imputato otteneva l’assoluzione dal  reato di bancarotta patrimoniale; di converso veniva confermata la condanna per quella documentale contestata in concorso con gli amministratori di fatto dovuta alla mancata consegna delle scritture contabili.

Secondo i giudici di merito dall’istruttoria dibattimentale era emersa la piena consapevolezza del prevenuto circa l’occultamento o la distruzione del compendio contabile attuato dagli amministratori di fatto al fine di recare danno ai creditori, che non avrebbero potuto individuare l’attivo patrimoniale della società con  corrispettivo profitto per il medesimo imputato e per gli amministratori di fatto.

La difesa del giudicabile interponeva ricorso per cassazione sostenendo il difetto di consapevolezza del proprio assistito rispetto agli illeciti commessi dai domini effettivi ed occulti, tenuto conto anche dal dolo specifico richiesto per la punibilità della bancarotta documentale per distruzione od occultamento delle scritture.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso facendo applicazione di principi elaborati dalla dominante giurisprudenza di legittimità richiamati nella parte motiva della sentenza di seguito trascritta:

“……Quanto alla responsabilità concorsuale (con gli amministratori di fatto)dell’amministratore formale si è precisato che:

– in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell’amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell’amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv.279831);

– in tema di reati fallimentari, l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754).

Ed è proprio in applicazione di tali principi di diritto che la Corte d’appello, aveva ritenuto provata in concreto la responsabilità del prevenuto che era talmente consapevole delle condotte illecite consumate dagli amministratori di fatto da volersi dimettere dalla carica, rinunciandovi poi, così da mantenere, ciò nonostante, il ruolo di garanzia che aveva assunto e che continuava a ricoprire.

Considerazione che consente di affermare come egli abbia pienamente concorso nella condotta consumata dagli amministratori di fatto, di bancarotta documentale fraudolenta, non potendosi così derubricare la sua compartecipazione nell’invocata ipotesi meramente colposa”.

Per eventuali approfondimenti sullo stesso tema si segnalano le seguenti note a sentenza:

(i) https://studiolegaleramelli.it/2020/10/17/la-responsabilita-penale-del-prestanome-nella-bancarotta-fraudolenta-documentale-discende-dalla-violazione-dei-doveri-di-vigilanza-e-controllo-connessi-alla-accettazione-della-carica/

(ii) https://studiolegaleramelli.it/2020/10/17/la-responsabilita-penale-del-prestanome-nella-bancarotta-fraudolenta-documentale-discende-dalla-violazione-dei-doveri-di-vigilanza-e-controllo-connessi-alla-accettazione-della-carica/

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.