La violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro ricorre solo se l’incidente è avvenuto in un ambiente lavorativo correlato all’attività di impresa.
E’ il principio di diritto fissato dalla quarta sezione penale della cassazione con la sentenza numero 16679/2024 – depositata il 06/05/2024, che si è espressa sul perimetro applicativo del Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori introdotto con il d.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni.
Nel caso in disamina, la locale Procura della Repubblica, aveva contestato la cooperazione nel delitto di lesioni colpose, per avere gli imputati, con colpa consistente in imprudenza, negligenza e imperizia, nonché per violazione delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionato alla vittima lesioni personali gravissime occorsegli quale lavoratore occasionale dello spettacolo presso la società produttrice di una nota trasmissione televisiva.
Secondo l’ipotesi accusatoria la responsabilità dei prevenuti si riconnetteva al grave incidente occorso alla persona offesa dal reato mentre era intento ad espletare una specifica prova consistente nel salto da un rullo all’altro; durante la quale, a causa della superficie scivolosa della struttura, era caduto in un’intercapedine ricompresa tra due rulli precipitando verso il basso nella vasca sottostante, profonda solo m 1,09 e non sufficiente a garantire una caduta in sicurezza nonché recante fondo rigido, impattando con il cranio contro il fondo della vasca e riportando una malattia insanabile del tipo tetraplegia post-trauma con paralisi totali degli arti superiori e inferiori.
Il giudice di primo grado rilevata l’intervenuta remissione di querela e ritenuta inapplicabile l’aggravante prevista dall’art. 590, terzo comma cod. pen. che determina la procedibilità di ufficio ai sensi dell’ultimo comma stessa norma incriminatrice, proscioglieva gli imputati dal reato loro ascritto e li assolveva da quelli contravvenzionali contestati unkitamente al reato colposo di evento
Contro la sentenza resa dal Tribunale di prime cure interponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo che alla persona offesa dovesse essere attribuita la qualificazione di lavoratore dello spettacolo e che – in ogni caso – le disposizioni in tema di prevenzione degli infortuni devono intendersi dettate a tutela anche di tutti i terzi che, comunque, si trovino all’interno dell’ambiente lavorativo.
Quindi, secondo il rappresentante della Pubblica accusa, la causa di estinzione del reato (emissione di querela) era stata erroneamente valutata dal Tribunale in violazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n.81/2008, di tal ché la decisione impugnata doveva essere annullata per celebrare il processo onde accertare i fatti in imputazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del PM affermando il principio di diritto che segue:
“……Sul punto, al fine di delineare la nozione di “luogo di lavoro”, occorre fare riferimento a un criterio di tipo funzionale e relazionale, in base al quale va qualificato come lavorativo un ambiente al cui interno si svolgano prestazioni lavorative e si concretizzi quindi un rischio connesso all’esercizio dell’attività di impresa; criterio dal quale deriva che il datore di lavoro, all’interno del predetto ambiente, caratterizzato dalla concretizzazione del rischio, ha l’obbligo di garantire la sicurezza del luogo nei confronti di tutti i soggetti che ivi si trovino a essere presenti, indipendentemente dalla loro qualificazione sotto la specie della nozione di lavoratore dettata dall’art.2, comma 1, lett.a), d.lgs. n.81/2008.
……Difatti, il giudice di primo grado ha escluso che l’ambiente in cui si è verificato l’infortunio fosse qualificabile come “luogo di lavoro” sulla base dell’elemento di fatto rappresentato dalla destinazione ludica della struttura, in quanto finalizzata esclusivamente alle prove da svolgere da parte dei concorrenti in una trasmissione televisiva e riservata esclusivamente all’utilizzo da parte dei medesimi e non da parte dei lavoratori presenti all’interno della struttura.
Ne consegue che il giudice di merito ha correttamente concluso che il rischio connesso all’utilizzo della predetta struttura non fosse espressione di un rischio di tipo lavorativo in quanto non correlato all’attività di impresa e non essendo, di fatto, la stessa collocata in uno spazio definibile come destinato ad attività lavorativa; essendo, a propria volta, la predetta struttura finalizzata non all’espletamento dell’attività lavorativa medesima ma a un’attività ludica dalla stessa avulsa e concretizzante un rischio – ovvero quello della caduta – da ritenersi connaturato e consequenziale rispetto al suo utilizzo.
Deve quindi ritenersi che correttamente il Tribunale abbia valutato come idonea a determinare l’estinzione del reato contestato al capo A, previa esclusione della contestata aggravante ad effetto speciale, l’intervenuta remissione di querela; così come deve conseguentemente ritenersi immune dal denunciato vizio di violazione di legge la dichiarazione di insussistenza delle fattispecie contravvenzionali contestate nei rimanenti capi dedotta sulla base della non operatività delle regole prevenzionali imposte dal d.lgs. n.81/2008.sti giurisprudenziali“
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.