La truffa on line è sempre aggravata dalla minorata difesa della vittima se i contatti tra venditore ed acquirente e la successiva transazione avvengono solo a distanza.
E’ il principio di diritto ribadito dalla sesta sezione penale della cassazione la sentenza numero 18585/2024 – depositata il 10/05/2024, applicato per definire un processo nel quale i giudici di merito avevano, concordemente, ritenuto l’imputato responsabile di sette episodi di truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n.5 cod. pen., consistenti nell’avere proposto a più soggetti la vendita on line di scarpe da ginnastica, percependo le relative somme senza mai consegnare le scarpe ai diversi acquirenti.
Secondo la difesa dell’imputato l’applicazione della circostanza aggravante doveva ritenersi illegittima in quanto l’imputato, pur inizialmente presentatosi on line, proponendo la vendita di un paio di scarpe di cui era effettivamente in possesso, aveva comunque utilizzato la sua vera identità, utilizzando il proprio profilo Facebook e inviando agli acquirenti il proprio documento d’identità, numero di telefono e indirizzo di residenza, rendendo, in tal modo, la condotta illecita meno insidiosa.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dando continuità a precedenti arresti giurisprudenziali richiamati nel segmento di motivazione di seguito riportata:
“……Trattasi di motivazione certamente non illogica (con la quale non si confronta peraltro il ricorrente) e che risulta congrua rispetto al principio dettato da questa Sezione (sent. n. 19737 del 22/03/ 2017, Pm in proc. Cristaldi, Rv. 269893 – 01), secondo cui «sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale che aveva respinto l’appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta cautelare ed aveva escluso l’aggravante della minorata difesa ritenendo che l’annuncio relativo alla vendita di beni, inserito in un sito internet, costituisse una modalità della condotta, e non una circostanza di luogo, in cui la distanza accomuna entrambe le parti, che ne accettano i rischi affidandosi alla buona fede dell’interlocutore)»
Peraltro, la valutazione della Corte territoriale non contrasta neppure con il precedente indicato nella pronuncia di annullamento con rinvio. Si tratta di Sez. 2, n. 1085 del 14/10/ 2020- dep. 2021, Salamone, Rv. 280515 – 01, che ha precisato come «in tema di truffa contrattuale, non sussiste l’aggravante della minorata difesa, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., nell’ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest’ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell’identità del venditore». Situazione, questa, diversa da quella indicata dalla sentenza impugnata nella quale viene dato atto dell’assenza di contatti di persona tra l’imputato e gli acquirenti e dell’utilizzo, in alcuni casi, da parte del primo di una falsa identità e di documenti postali contraffatti”.
Per approfondimenti sulla truffa on line si segnalano i precedenti arresti giurisprudenziali commentati:
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.