Nel reato di accesso abusivo al sistema informatico il diritto di querela spetta alla società proprietaria del sistema ed alla persona titolare della posizione informatica violata.

E’ il principio di diritto fissato dalla seconda sezione penale della cassazione con la sentenza numero con la sentenza numero 20316/2024 – depositata il 22/05/2024, che si è pronunciata sul tema giuridico della titolarità del diritto di querela nel reato previsto e punito dall’art. 615 ter cod. pen.. 

Nel caso in disamina i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, condannato l’imputato rinviato a giudizio per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e truffa. 

Per quanto di interesse per la presenta nota si segnala che con il ricorso per cassazione la difesa del giudicabile aveva eccepito l’improcedibilità per il reato informatico perché la querela era stata presentata dal titolare delle credenziali del banking on line illecitamente acquisite dall’imputato (che le aveva poi utilizzate per disporre pagamenti in proprio favore consumando il delitto di truffa) e non dalla società proprietaria del sistema informatico

La Suprema Corte ha ritenuto destituita di fondamento la superiore tesi difensiva, rigettando anche sul punto l’impugnazione di legittimità, per le ragioni che seguono: 

Ha correttamente rilevato la corte territoriale che la querela è stata tempestivamente presentata da una delle persone offese, tale dovendosi considerare non solo la società proprietaria del sistema, ma anche il titolare della posizione informatica nella quale l’imputato si è abusivamente introdotto, utilizzando i codici di accesso che si era fraudolente procurato con la condotta di truffa.

Integra, infatti, il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico la condotta di colui che, essendosi procurato le credenziali relative alla carta della persona offesa, acceda all’area riservata alla gestione della carta  della  persona  offesa,  la  quale  costituisce  una  componente  del  sistema informatico  ente conferente le credenziali per l’accesso alle diverse aree personali e gestore delle stesse  (Sez. 5, n. 6906 del 13/01/2016, D’A., Rv. 266261).

L’art. 615 -ter cod. pen. tutela il domicilio informatico, da intendersi quale spazio ideale di esclusiva pertinenza di una persona fisica o giuridica, delimitabile prendendo come parametro il domicilio delle persone fisiche, ed al quale risulta estensibile la tutela della riservatezza della sfera individuale, che costituisce bene costituzionalmente protetto, con la conseguenza che l’introduzione non autorizzata nell’area riservata al titolare della posizione informatica, nell’ambito del sistema di proprietà di terzi, è condotta direttamente lesiva nei confronti di entrambi i soggetti, legittimati pertanto alla proposizione di querela”.

By Claudio Ramelli RIPRODUZIONE RISERVATA