Il termine di prescrizione dell’appropriazione indebita dell’amministratore di condominio decorre dal rendiconto finale di gestione e non dalla data dei singoli ammanchi.

E’ il principio di diritto fissato dalla seconda sezione penale della cassazione con la sentenza numero 20488/2024 – depositata il 23/05/2024, che si si è nuovamente pronunciata sul tema giuridico del calcolo del termine di prescrizione massimo per fatti di appropriazione indebita commessi dall’amministratore di condominio infedele che si appropria illecitamente delle risorse economiche dei condomini, sottraendole alla destinazione naturale in danno dell’ente di gestione del quale aveva la gestione.  

Nel caso in disamina i fatti in contestazione risultavano contestati come commessi dal primo marzo 2013 al 9 novembre 2019 data, quest’ultima, considerata dai giudizi del doppio grado di merito  come momento consumativo del reato coincidente con il  rendiconto finale di gestione che  accertata volontà dell’imputato di non  restituire quanto distratto alla compagine condominiale.

La difesa del giudicabile con il ricorso per cassazione  articolava una doglianza con la quale eccepiva l’intervenuta prescrizione della quasi totalità dei fatti ascritti al proprio assistito deducendo che ai fine del calcolo del termine finale di prescrizione dovevano considerarsi i singoli episodi appropriativi enunciati nel capo di imputazione. 

La Suprema Corte, dando continuità al dominante orientamento di legittimità sedimentato intorno al punto di diritto, ha ritenuto infondata la censura per i motivi di seguito indicatI: 

In ogni caso, il Collegio ritiene, sul punto, di doversi porre nel solco della consolidata ermeneusi  resa  in  sede  di  legittimità  (Sez.   2,  n.  46744,  del 19/9/ 2018, Rv.  274650;  Sez.  2, n. 40870, del 20/6/ 2017, Rv. 271199;  Sez. 2,n.  25282,  del  31/ 5/ 2016,  Rv.  267077;  Sez.  5,  n.  1670,  del  8/7/ 2014,  Rv.261731; Sez. 2, n. 29451, del 17/5/ 2013, Rv. 257232) che ritiene consumato il reato di appropriazione indebita, commesso dall’amministratore di condominio che distragga le risorse finanziarie delle quali dispone in ragione del suo incarico, solo alla data del rendiconto finale della gestione, non potendosi altrimenti individuare e distinguere le risorse destinate alle esigenze del condominio da quelle distratte in favore del proprio illecito arricchimento, atteso anche che il momento in cui i delitti istantanei di appropriazione indebita si consumano coincidono solitamente con il rifiuto di restituzione o di rendere il conto degli ammanchi. 

In caso di detenzione del bene giustificata ab origine dalla qualità di amministratore della res comune, l’appropriazione indebita non si realizza neppure in concomitanza con la risoluzione del rapporto di prestazione d’opera, ma si perfeziona nel momento in cui il detentore manifesta la volontà di detenere il bene uti dominus, non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene o il denaro che gli viene richiesto. 

Nel caso di specie, in coerenza con tali arresti ed a prescindere dalla formulazione della imputazione, che ha indicato l’intero periodo di gestione condominiale in luogo dell’istante di consumazione della condotta, il dies a quo della prescrizione non può che individuarsi  nella  data  (settembre 2019) in cui l’imputato rifiutava la consegna del denaro e della contabilità detenuta, principiando quindi, da quella data, a detenere il denaro, che fino ad allora teneva presso di sé quale amministratore di risorse altrui, uti dominus”.

Per la pertinenza con la questione giuridica sottesa alla sentenza in commento, segnalo un mio precedente commento relativo a fattispecie per la quale la data di consumazione del reato è stata fatta coincidere con la negoziazione di assegni tratti sul conto corrente del condominio e non dal passaggio di consegne tra il vecchio ed il nuovo amministratore: https://studiolegaleramelli.it/2023/02/14/lappropriazione-indebita-dellamministratore-di-condominio-si-perfeziona-con-il-momento-della-negoziazione-degli-assegni-anche-se-successivo-al-passaggio-di-consegne-con-il-nuovo-professionista/

By Claudio Ramelli RIPRODUZIONE RISERVATA