Il piano di rateizzo del debito tributario non esclude il dolo di evasione del reato di omesso versamento dell’IVA.
E’ il principio di diritto fissato dalla terza sezione penale della cassazione con la sentenza numero 20348/2024 – depositata il 26/05/2024, tornata ad affrontare il ricorrente tema giuridico che attiene la sussistenza della componente psicologica del reato previsto e punito dell’art.10 ter d.lgs. n.74/2000 quando, come nel caso in disamina, la difesa allega nel processo che l’omesso versamento dell’IVA nel termine di legge è giustificato dalla crisi di liquidità in cui versava l’imputato (ovvero l’impresa dal medesimo amministrata) nel periodo oggetto della contestazione penale.
In particolare, nel caso in scrutinio, la difesa del giudicabile con il ricorso per cassazione, al fine di escludere il dolo di evasione, aveva sostenuto che l’assenza dell’elemento psicologico del reato era dimostrata anche dalla volontà del contribuente di sanare il debito con l’Erario mediante pagamento rateale del debito tributario in buona parte effettivamente pagato come riconosciuto dai giudici di merito.
La Suprema Corte ha opinato diversamene dichiarando inammissibile il ricorso, ponendosi nel solco della stabile giurisprudenza di legittimità che esclude la colpevolezza dell’imputato solo in casi del tutto eccezionali:
“……Con riguardo al profilo soggettivo, la Corte territoriale ha richiamato il principio secondo cui la difficoltà economica o la scarsità di liquidità che affligge l’impresa non è idonea di per sé ad escludere il dolo, ritenendo carente, nel caso di specie, qualunque prova concreta in ordine alla natura improvvisa, duratura ed inaspettata degli eventi che determinarono la crisi di liquidità, ed affermando la sussistenza, quantomeno sotto il profilo dell’accettazione del rischio, della volontà di non adempiere il debito tributario alla scadenza del termine.
Né è possibile ritenere che i pagamenti rateali, successivi al perfezionamento del reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000,n. 74, possano essere presi in considerazione dal giudice ai fini dell’affermazione della responsabilità, sia pure sotto il profilo della carenza dell’elemento soggettivo del reato, posto che, trattandosi di reato istantaneo, il dolo deve sussistere nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, non rilevando, sotto il profilo soggettivo, la susseguente volontà di rateizzare il debito”.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.