Annullata la condanna per l’omessa denuncia contributiva se l’imprenditore poteva fare affidamento sull’invio degli Uni-Emens da parte del commercialista.
E’ il principio di diritto fissato dalla terza sezione penale della cassazione con la sentenza numero con la sentenza numero 20835/2024 – depositata il 29.05.2024, che si è pronunciata sul tema giuridico della prova dell’elemento piscologico del reato (dolo specifico) che deve ricorrere per affermare la penale responsabilità dell’imputato rinviato a giudizio per rispondere del reato di omessa presentazione delle denunce contributive.
Nel caso in disamina, i giudici del doppio grado di merito, avevano, concordemente, condannato l’imputato per il delitto previsto dall’art. 37 della legge n. 689 del 1981 perché, nella qualifica di amministratore unico della società di capitali, al fine di non versare i contributi previsti, ometteva la presentazione delle denunce obbligatorie, in tal modo omettendo il versamento dei contributi mensili, per un ammontare pari a € 5.404,98 per gennaio 2016 e € 3.774,51 per dicembre 2016
Con il ricorso per cassazione la difesa del giudicabile aveva articolato plurimi motivi di impugnazione uno dei quali afferente il tema della colpevolezza, deducendo che la Corte di appello aveva ritenuto provato il dolo specifico dell’agente senza confrontarsi con il motivo di impugnazione che ne eccepiva l’insussistenza, tenuto conto dell’affidamento riposto dall’imputato sull’adempimento del commercialista cui era stato delegato l’invio delle comunicazioni di legge all’Ente previdenziale.
La Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso ravvisando una carenza motivazionale sul punto per le ragioni che seguono:
“La sentenza ha mancato, però, di confrontarsi con le censure, avanzate dalla difesa, sul rilievo assunto dalle espresse rassicurazioni, ricevute dalla teste [omissis] da parte del commercialista della società, in ordine al fatto che le comunicazioni obbligatorie – e, tra queste, anche le dichiarazioni Uni-Emens – fossero state già eseguite direttamente dal medesimo studio. Ed infatti, pur volendo ritenere accertata l’eventuale specifica finalità evasiva della condotta, prima di concludere nel senso dell’accertamento della responsabilità penale dell’imputato, in ordine alla violazione dell’art. 37 della legge n. 689 del 1981, occorreva dare conto della accertata sussistenza della consapevolezza e volizione dell’omessa presentazione, da parte del ricorrente, delle denunce contributive”
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.