La bancarotta fraudolenta documentale è configurabile anche se la mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili riguarda un’impresa in regime di contabilità semplificata.

E’ il principio di ribadito fissato dalla quinta sezione penale della Cassazione con la sentenza numero 21861/2024  – depositata il 31/05/2024 che, giudicando un’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, si è nuovamente pronunciata sul tema giuridico del raggio applicativo dell’art. 216 legge fallimentare, quando, come nel caso di specie, l’imputato è un piccolo imprenditore esonerato dalla tenuta ordinaria delle scritture e dei libri contabili come sostenuto dalla difesa con il ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ha ritenuto la superiore tesi destituita di fondamento e dato ulteriore continuità al principio che segue:

“……in tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall’art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta semplice (Sez. 5, Sentenza n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca , Rv. 271608 – 01; Sez. F, n. 33402 del 06/08/ 2009, Castrogiovanni, Rv. 244842 – 01).

Nello stesso senso si sono pronunciate anche le sentenza di questa Corte che si occupavano specificamente della contestazione di bancarotta documentale fraudolenta, e non semplice, affermando che, in  tema  di  reati  fallimentari,  il regime  tributario  di  contabilità  semplificata,   previsto  per  le  cosiddette  imprese minori, non comporta l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall’art. 2214 cod. civ ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare – ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell’imprenditore – la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014 Ragosa, Rv. 262198 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 656 del 13/11/2013, dep. 10/01/2014, Giacona, Rv. 257958 – 01)”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.