Legittimo il sequestro probatorio di un macchinario causa dell’incidente sul lavoro anche se non è stata ancora formulata una specifica ipotesi di reato.

E’ il principio di diritto ribadito dalla quarta sezione penale della Cassazione con  la sentenza numero 22599/2024  – depositata il 05/06/2024, che ha affrontato la questione giuridica delle ragioni che devono essere esposte nella motivazione per giustificare il sequestro probatorio di un macchinario di lavoro utilizzato da un operaio rimasto infortunato.

Secondo la difesa dell’imputato il provvedimento temporaneamente ablatorio doveva essere annullato con restituzione del bene all’avente diritto, non risultando formulata alcuna specifica ipotesi di reato posta a sostegno del mezzo di ricerca della prova.

La Suprema Corte ha ritenuto destituito di fondamento il ricorso per cassazione per le seguenti ragioni:

“……Sul piano del fumus del reato, occorre considerare che per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l’affermazione che  l’oggetto del vincolo  riguardi  cose  pertinenti al  reato anche  in difetto  della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria  (Sez.  2, n. 27859 del 30/04/2019,  Rv. 276727  – 01). Né risulta  necessaria,  diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, la descrizione degli elementi dai quali emerga la eventuale negligenza  conseguente alla elisione  dell’efficacia  dei sistemi di sicurezza del macchinario in questione e la eventuale riferibilità di tale condotta  colposa  all’indagata  o  ad  altri  soggetti,  trattandosi  di  profili  la  cui verifica passa attraverso gli approfondimenti  rispetto ai quali è funzionale proprio il sequestro in disamina.

Invero, come è stato efficacemente argomentato da Sez. 6, n. 19426 del 08/02/ 2022, la motivazione del provvedimento di sequestro probatorio deve solo spiegare la configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta  fondatezza  dell’accusa,  bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato, in modo da chiarire la ragione per cui è utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria  (Sez. U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657).

 Sulla scorta dei principi sopra richiamati, la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta esauriente e conforme a diritto anche con riferimento  alle finalità probatorie perseguite dal sequestro in disamina, che sono state legittimamente indicate nell’esigenza di accertare con precisione la dinamica del sinistro e di individuare eventuali malfunzionamenti che abbiano avuto carattere determinante nella verificazione dell’evento dannoso”.