La scelta di dare priorità al pagamento degli stipendi rispetto al debito verso l’Erario non salva l’imprenditore dalla condanna per omesso versamento dell’Iva
E’ il principio di diritto ribadito dalla terza sezione penale della cassazione con la sentenza numero 24262/2024 – depositata il 19/06/2024, che è tornata ad affrontare la questione giuridica della rilevanza difensiva che può assumere la crisi di impresa rispetto alla integrazione della componente psicologica del delitto tributario previsto e punito dall’art.10 bis d.lgs. n.74/2000.
Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputata rinviata a giudizio per avere omesso il versamento dell’imposta indiretta per l’anno 2016 per € 1.369.806,00.
Secondo la difesa, l’esclusione del dolo di evasione, era dimostrata dal mancato pagamento in favore dell’impresa di rilevanti importi da parte dei committenti e dalla scelta dell’amministratrice di pagare i dipendenti nella prospettiva di continuità dell’attività d’impresa, per conseguire ulteriori utili e ricavi anche al fine di adempiere, alla scadenza, l’obbligazione tributaria e delle imposte, oltre ad evitare la dichiarazione di fallimento della società.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso per cassazione, ponendosi nel solco del dominante orientamento di legittimità, ha ritenuto di dare ulteriore seguito al principio di diritto che nega qualsivoglia incidenza sulla consumazione del reato alla scelta dell’imprenditore di destinare la liquidità al pagamento della forza lavoro:
“……..Inoltre, non va trascurato che, secondo quanto puntualizzato da altra pronuncia, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’omesso versamento dell’Iva non può essere giustificato, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l’ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l’adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 cod. civ.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 cod. civ.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della par condicio creditorum , al fine di escludere l’elemento soggettivo del reato (Sez. 3, n. 52971 del 06/07/ 2018, Moffa, Rv. 274319-01)”
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.