Reati tributari: l’inutilizzabilità del PVC deve essere specificamente dedotta in riferimento alla violazione del codice di rito penale.

E’ il principio di diritto ribadito dalla terza sezione penale della Cassazione con la sentenza numero 24338/2024 – depositata il 20.06.2024,  che si è pronunciata sul ricorrente tema  giuridico della utilizzabilità del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, atto a valenza amministrativa che può essere acquisito al fascicolo per il dibattimento  ai fini della prova dei fatti accertati dai militari, sempre che non ricorrano violazioni delle norme dettate dal codice di procedura penale poste a presidio dele garanzie difensive.

Nel caso in disamina il ricorso per cassazione era stato interposto contro la decisione del Tribunale per il riesame che aveva ritenuto  legittimo il decreto di sequestro probatorio disposto dalla P.G. e convalidato dal Pubblico Ministero in relazione ai delitti tributari di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni insistenti, nonostante la difesa avesse eccepito la violazione del disposto di cui all’art. 63 comma 2 cod.pen. sul presupposto che il PVC indicava, a sostegno del fumus del reato, le dichiarazioni rese da soggetti indagati in violazione dell’art. 63 comma 2 e 191 cod. proc. pen.

La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso dando continuità al principio di diritto che segue:

“La violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell’ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che tale inutilizzabilità (come la nullità) dell’atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l’art. 220 stesso rimanda (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, Pelini, Rv. 269299).

Diversamente ragionando, infatti, si giungerebbe a ritenere l’inutilizzabilità di tutti i risultati probatori e degli altri risultati della verifica dopo la comunicazione della notizia di reato, situazione, all’evidenza priva di fondamento. (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/ 2018, G., Rv. 274131; successivamente, tra le molte non massimate, Sez.3, n. 33969 del 13/6/2023).

Così richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, era onere del ricorrente allegare non tanto il contenuto indiziate delle dichiarazioni rese dai soggetti menzionati, bensì di indicare il momento a partire dal quale erano sorti   gli   indizi   che  avrebbero   imposto   il   rispetto   dell’art.   220   disp.   att. cod. proc. pen., allegazione che non è soddisfatta dal mero riferimento alla CNR che riporta i nomi degli indagati. Infatti,  ciò che rileva e deve essere oggetto di allegazione è l’individuazione del momento a partire dal quale il soggetto che ha reso le dichiarazioni, ha assunto la veste di indagato e che non  sono state rispettate le garanzie procedurali nelle modalità di assunzione della prova.

Ai fini dell’art. 220 disp. atto cod.proc.pen., non è affatto la veste assunta dagli accertatori, ma è il tipo di attività a determinare la disciplina applicabile, onde l’unico dato che conta è che in sede di accertamento si sarebbe dovuto inderogabilmente fare ricorso alle forme del codice di rito, attesa la palese emersione di elementi di reità a carico dei soggetti indagati in epoca anteriore agli accertamenti di cui si discute.

Tale allegazione ovvero il momento a partire dal quale erano sorti indizi di reato e l’individuazione dell’atto assunto con modalità in violazione delle garanzie procedurali, è rimasta priva di riscontro.

Sul tema dell’utilizzabilità in sede penale del processo verbale di constatazione si segnalano le seguenti note:

 

https://studiolegaleramelli.it/2024/02/21/reati-tributari-il-contenuto-del-processo-verbale-di-constatazione-e-sempre-utilizzabile-nei-confronti-dellimputato-che-non-eccepisce-il-vizio-di-rito/

https://studiolegaleramelli.it/2019/07/19/reati-tributari-le-dichiarazioni-etero-accusatorie-rese-senza-le-garanzie-difensive-e-trasfuse-nel-verbale-di-constatazione-sono-utilizzabili-se-mancava-la-prova-del-superamento-della-soglia-di-punib/

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.