Nella bancarotta causata dal sistematico inadempimento dei debiti tributari il dolo dell’imputato è dimostrato anche dalla sua qualità di contabile.
Con la sentenza numero 25033/2024 – depositata il 25/06/2024, la sezione quinta penale della Corte di Cassazione, si è nuovamente pronunciata sul tema giuridico degli elementi costitutivi che connotano la bancarotta impropria per effetto delle operazioni dolose con particolare riguarda alla componente psicologica del reato.
Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputata per i delitto previsto e punito dall’art.223, comma secondo, n.2, l. fall., per avere, quale amministratore unico della [omissis] s.r.l., nel periodo dal 3 febbraio 2005 al 31 dicembre 2009, cagionato il fallimento della stessa per effetto di operazioni dolose e, in particolare, per avere, a partire dall’anno 2006, attraverso la sistematica omissione del pagamento dei tributi, accumulato un debito verso l’Erario per un importo complessivo di euro 1.671.402,37.
La difesa dell’imputata interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza resa in grado di appello sostenendo, per quanto di interesse per la presente nota, che sino alla data in cui la giudicabile aveva ricoperto la carica gestoria non vi erano segnali evidenti ed incontrastati di un volontario inadempimento verso l’Erario che avrebbe causato il fallimento dell’impresa collettiva.
La Corte di legittimità ha ritenuto destituita di fondamento la superiore tesi difensiva mettendo in evidenza anche la qualità professionale della prevenuta quale indice della sua consapevolezza dell’illecito fallimentare:
“ …..Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la sentenza impugnata ha compiutamente ricostruito le vicende finanziarie della società fallita, evidenziando che l’inadempimento delle obbligazioni fiscali era stato il frutto di una consapevole scelta gestionale della ricorrente fin dall’inizio dell’attività societaria.
Infatti, l’omesso pagamento delle imposte ha avuto inizio già nel 2006 (ossia l’anno successivo alla costituzione della società), e si è protratto fino al fallimento, determinando un’esposizione di oltre un milione e mezzo di euro, connotandosi, dunque, come esteso e sistematico. In questo contesto, la [omissis] ha svolto l’incarico di amministratore della società fallita sino alla fine dell’anno 2009 continuando ad omettere, in modo sistematico, il versamento delle imposte.
Tanto premesso, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo appunto affermato la sussistenza del dolo generico delle operazioni dolose, consistite nel reiterato inadempimento degli obblighi tributari, e la prevedibilità del dissesto, conseguente all’accumulazione di un’esposizione superiore ad un milione di euro; nel caso in esame, peraltro, le ingenti passività accumulate rendono meramente accademica qualsiasi disputa sul criterio di prevedibilità – in astratto o in concreto – del fallimento, essendo evidente che la situazione economico-finanziaria determinata dal sistematico inadempimento tributario protratto per molti anni rendeva senz’altro prevedibile in concreto il dissesto della società, sulla base di un giudizio di prevedibilità e non evitabilità altrimenti dell’evento.
Ciò vieppiù alla luce della motivazione, non illogica, della sentenza impugnata laddove ha posto in rilievo le peculiari competenze professionali della [omissis] la quale si occupava anche della contabilità della società fallita e che quindi era ben consapevole che, in considerazione delle gravi conseguenze sanzionatorie derivanti dalle omissioni nel versamento delle imposte, avrebbe potuto esporre la stessa al dissesto.
La decisione della Corte territoriale ha inoltre congruamente (e in maniera decisiva) evidenziato che, a differenza di quanto prospettato dalla difesa della ricorrente, ormai alla data del 31 dicembre 2009, la situazione patrimoniale e finanziaria della società era compromessa, avendo la stessa subito la completa perdita del capitale sociale.
Sicché alcun dubbio può sussistere sulla concreta prevedibilità dell’evento in capo alla ricorrente”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA