La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro conferita ad un componente del CDA poco prima dell’incidente non esclude la responsabilità del presidente dell’organo collegiale.
E’ il principio di diritto ricordato dalla quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza numero 22586/2024 – depositata il 05/06/2024, che è tornata ad ha affrontare la questione giuridica della responsabilità penale dei componenti del consiglio di amministrazione quando si verifica un incidente sul lavoro.
Nel caso in disamina i giudici del doppio grado di merito, avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato, rinviato a giudizio nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, per il delitto di lesioni aggravate dalla durata della malattia e dalla violazione delle norme sulla prevenzione del lavoro.
Veniva affermata, altresì, la responsabilità dell’Ente per l’illecito amministrativo punito dall’art. 25-septies, comma 3, Dlgs. 231/2001.
Dalla ricostruzione dei fatti emersa nel corso del dibattimento era risultato che l’infortunio si era verificato a causa dell’uso improprio di un carrello elevatore utilizzato dall’operaio in maniera difforme alle indicazioni contenute nel manuale di uso e manutenzione, che prescriveva l’applicazione di una protezione in corrispondenza del comando volante guida, di tal ché, la mano dell’operatore, restava schiacciata contro lo scaffale, determinando l’amputazione traumatica totale della falange del terzo dito della mano sinistra e lesioni personali della durata di 52 giorni.
La difesa della società di capitali interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato ascritto all’imputato e confermato la sanzione amministrativa inflitta alla s.r.l..
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ed in riferimento al motivo di ricorso con il quale si denunciava vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata valutazione dell’inferenza della delega di funzioni riguardanti il settore dell’antinfortunistica, richiamando principi già elaborati nella giurisprudenza di legittimità riguardo la responsabilità dei componenti del CDA:
“…….Ed invero, anche questo profilo ha trovato puntuale e logica confutazione nel provvedimento in esame, che ha messo in luce come la delega (solo nel maggio 2013) al responsabile della sicurezza non esime dalla responsabilità il predecessore, a fronte di una situazione di rischio per i lavoratori a quest’ultimo riconducibile, nella assenza di tempo utile all’assolvimento degli obblighi in capo al delegato.
Come si ricorda in sentenza, già il primo giudice, ha valutato irrilevante il comportamento imprudente tenuto dal lavoratore ai fini della responsabilità datoriale in quanto conseguenza diretta e prevedibile dell’omessa formazione e informazione. E quanto poi alla riferibilità del fatto al [omissis]., ha ritenuto non dirimente il comprovato conferimento delle funzioni amministrative dell’area produttiva al consigliere di amministrazione[omissis], con conseguenti autonomia e discrezionalità in ordine agli acquisti, alla predisposizione degli impianti, dei macchinari e delle lavorazioni, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e prevenzione, ivi ricompreso il compito di provvedere ai programmi di formazione e informazione dei lavoratori in tema di sicurezza. Ciò sia in quanto nelle società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni gravano indistintamente su tutti i componenti del collegio di amministrazione, con la conseguenza che la delega di gestione ad uno degli amministratori anche qualora, come nella specie, comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, avrebbe potuto ridurre la portata della posizione di garanzia ma non escluderla, non potendo essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega, sia in quanto detto conferimento di poteri era intervenuto solo nel maggio 2013, pochi mesi prima dell’infortunio, mentre l’imputato aveva costantemente esercitato la sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della (…) Srl, omettendo per ben dodici anni di effettuare detta formazione.
E anche per i giudici di appello l’evento va riferito (anche) all’odierno imputato, atteso che lo stesso dalla lettura della visura camerale di tipo storico della (…) Srl risulta avere svolto il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione per i dodici anni intercorsi tra l’ultimo succitato corso di formazione e l’evento, di tal che non può certo valere ad escluderne la paternità del fatto la circostanza che solo dal mese di maggio 2013 fosse stata conferita la già indicata delega di funzioni al Consigliere [omissis], ricomprendente anche la materia di prevenzione e sicurezza. E ciò nel solco dell’insegnamento per cui, in tema di infortuni sul lavoro, in caso di subentro di un soggetto nella posizione di garanzia, a fronte di una situazione di rischio per i lavoratori riconducibile alla condotta attiva del predecessore, è configurabile sia la responsabilità di quest’ultimo, sia la responsabilità del nuovo garante per non avere assolto al proprio obbligo, qualora ne abbia avuto il tempo sufficiente.
D’altro canto, come costantemente affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, Rv. 266859 – 01) in tema di infortuni sul lavoro, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi, non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni”.
Per eventuali approfondimenti sullo stesso tema si segnala un precedente arresto giurisprudenziale annotato: https://studiolegaleramelli.it/2021/07/10/il-componente-del-cda-risponde-penalmente-per-i-reati-sul-lavoro-quando-risulta-a-lui-conferito-il-potere-decisionale-e-di-spesa-sulla-sicurezza/#:~:text=Cassazione%20penale%20sez.,-IV%2C%2011%2F12&text=Nelle%20imprese%20gestite%20da%20societ%C3%A0,componenti%20del%20consiglio%20di%20amministrazione.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.