Indebita compensazione: solo la stabile organizzazione tra gli indagati consente di ritenere integrato anche il delitto associativo.
Segnalo la sentenza numero 26191/2024 – depositata il 03/07/2024 resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione terza penale, che si è pronunciata sul tema degli indici probatori che devono ricorrere affinché possa legittimamente essere contestato il delitto associativo previsto e punito dall’art. 416 cod. pen. unitamente ai singoli reati tributari.
Nel caso di specie il ricorso per cassazione era stato interposto da uno degli indagati contro la decisione del Tribunale cautelare che, pur avendo sostituito la misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari, aveva ritenuto sussistenti i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 10 quater d.lgs. n.74/2000 anche a carico del ricorrente il quale, secondo l’ipotesi accusatoria, aveva posto in essere, tramite alcune società, il delitto tributario di indebita compensazione di concerto con altri due indagati.
Secondo la tesi difensiva posta a fondamento dell’impugnazione di legittimità, l’ordinanza censurata risultava viziata da omessa o illogica motivazione nella parte in cui non aveva operato buon governo delle regole giuridiche che segnano il discrimine tra il concorso di persone nel reato ed il delitto associativo del quale nella fattispecie non ricorrevano i presupposti mancando la stabile organizzazione.
Il Collegio del diritto ha ritenuto fondato il ricorso ed annullato con rinvio per nuovo giudizio.
Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla parte motiva della sentenza per quanto di interesse per la presente nota:
I presupposti del reato associativo secondo la costante elaborazione giurisprudenziale.
“…..Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall’indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (ex plurimis: Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359 – 01).
La predisposizione di un programma criminoso ben può consistere nella commissione di una serie indeterminata di delitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati-fine un elemento strutturale della fattispecie (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816-01), potendo peraltro l’associazione essere progettata per operare per un tempo determinato (Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099); neppure è di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816-02).
Ciò che conta per l’integrazione della fattispecie associativa è, tuttavia, che sia stata realizzata una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti (Sez. 6, n. 19783 del 16/04/2013, De Caro, Rv. 255471) e, dunque, vi sia un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l’attuazione del programma criminoso comune (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro e aa., Rv. 256054).
D’altra parte, nel concorso di persone nel reato continuato l’accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell’associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell’indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un’organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 – 01, fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, in cui la Corte ha ritenuto carente la motivazione della decisione di condanna per non aver individuato, con specificità, né gli indicatori dell’autonomia dell’associazione rispetto al mero accordo criminoso funzionale alla consumazione delle azioni predatorie, né il ruolo dei singoli partecipi al sodalizio; Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018 (dep. 2019), Magnani, Rv. 274442 – 01; Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Di Guardo, Rv. 269952 – 01).
La decisione del caso in disamina.
“Il Tribunale del riesame, tuttavia, non ha fatto buon governo di tali consolidati principi, in quanto, con riferimento all’associazione a delinquere contestata al capo 1), ha rilevato che “la tipologia dei reati-fine in esame – di “consistenza” essenzialmente documentale – richiede (unicamente) la creazione e implementazione di un sistema di know-how e di competenze tecniche, nonché l’individuazione di stabili e affidabili fonti di crediti inesistenti; tanto basta per costituire un apparato organizzativo-strutturale che, seppure non concretandosi in una dimensione materiale…appare, comunque, asservito, con caratteri di stabilità nel tempo, alla realizzazione di una serie indeterminata di reati, qui in materia fiscale” (pag. 21 dell’ordinanza impugnata).
Il Tribunale ha, inoltre, precisato che, nell’associazione, i fratelli [omissis]. e [omissis]intrattenevano rapporti con i soggetti economici ai quali fornivano i loro servizi e il [omissis] si occupava degli aspetti più squisitamente tributaria; “si tratta dunque di un sistema organizzativo che – seppure di scarsa consistenza nella dimensione fisico-strutturale- può definirsi comunque tale, sommando e saldando esperienze relazionali e competenze professionali dispiegate per la commissione del programma delittuoso” (
Nella valutazione del Tribunale, dunque, l’elemento dell’organizzazione dell’associazione a delinquere, deprivato di ogni connotazione materiale, si risolve nella mera reiterazione del medesimo reato commesso in via concorsuale, secondo un preciso expertise.
Tale motivazione, tuttavia, viola il disposto dell’art. 416 cod. pen., in quanto, rendendo evanescente l’elemento dell’organizzazione, annulla ogni distinzione tra concorso di persone nel reato continuato e condotta di partecipazione e promozione dell’associazione per delinquere”.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.