Bancarotta documentale: la Cassazione annulla la decisione che nega il riconoscimento del danno di speciale tenuità se la motivazione fa riferimento solo all’entità del passivo.

E’ il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione – sezione quinta penale con la sentenza numero 28082/2024 – depositata il 12/07/2024 che è tornata a pronunciarsi sul perimetro applicativo dell’attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all’art. 219, comma 3, legge fallimentare.

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano condannato l’imputato per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale per distrazione e di bancarotta impropria da aggravamento del dissesto quale amministratore unico della società fallita.

Secondo la tesi difensiva posta a fondamento dell’impugnazione di legittimità, la motivazione posta dalla Corte territoriale per denegare l’applicazione dell’attenuante in parola – incentrata esclusivamente sull’entità del rilevante stato passivo della società al momento del fallimento – non risultava rispettosa dei  principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sedimentata intorno al punto di diritto.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso ed annullato con rinvio la sentenza impugnata per nuovo giudizio.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla parte motiva della sentenza in commento di interesse per la presente nota:

“….Anche con riferimento alla bancarotta  documentale,  si  segnala  un costante orientamento nella giurisprudenza di legittimità, alla  luce  del quale in tema di bancarotta semplice fallimentare, ove si discuta del riconoscimento della circostanza attenuante  del  danno  di  speciale tenuità,  prevista  dall’art.  219, comma  terzo,  I. fall., configurabile  quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manca del tutto, la valutazione rimessa al giudice non può  limitarsi  alla  considerazione degli importi delle somme non registrate nelle  scritture  contabili,  ma deve estendersi alle dimensioni dell’impresa, al movimento degli affari, all’ammontare dell’attivo e del passivo, nonché all’incidenza  che  la condotta illecita ha avuto sul danno derivato alla massa dei creditori (cfr. Sez.  5,  n. 20695  del  29/01/2016,  Rv. 267147).

In questa prospettiva si è opportunamente sottolineato (cfr. Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019, Rv. 279098) come il danno di speciale tenuità di cui alla circostanza attenuante prevista dall’art. 219, comma terzo, legge fall., sia quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare, talché, in ipotesi di bancarotta semplice documentale, detto danno deve valutarsi sia in relazione all’impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell’impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie  o  altre  azioni  a  tutela  dei  creditori,  sia  in  relazione  alla diminuzione  che  l’omessa  tenuta  dei  libri contabili  abbia  determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori (Conf., altresì, Sez. 5, n. 5707 del 1986, Rv. 173156-01)”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.