La falsità oggettiva o soggettiva della fattura emessa integra sempre lo stesso reato punito dall’art.8 d.lgs. n.74/2000.

E’ il principio di diritto fissato dalla terza sezione penale della cassazione con la sentenza numero 26520/2024 – depositata il 16/07/2024, che ha affrontato la questione giuridica della qualificazione da attribuire alla condotta di infedeltà fiscale relativa al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti con particolare riferimento alla distinzione tra natura oggettiva e soggettiva della difformità tra il documento emesso ed il vero dell’operazione commerciale sottostante.

Nel caso in disamina l’imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza di applicazione pena lamentando un vizio di legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui il Giudice dell’Udienza Preliminare aveva qualificato il fatto di reato p. e p. dall’art.8  d.lgs. n.74/2000 come connesso ad una ipotesi di inesistenza oggettiva in luogo di quella soggettiva effettivamente contestata dal PM e risultante dagli atti.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ricordando il principio che segue che trova applicazione ai reati speculari puniti dagli artt. 2 ed 8 d.lgs. n.74/2000:

“…….Per ciò che riguarda il primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui, da un lato, «l’indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale, nel riferirsi all’uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo» (Sez. 3, n. 4236 del 18/10/2018, c:lep. 2019, Di Napoli, Rv. 275692 – 01). D’altro lato, con riferimento al reato ascritto a [omissis]   si è di recente affermato che «in tema di reati tributari, il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l’operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto, anche in tal caso, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ovvero consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto» (Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023, Magnanensi, Rv. 284494 – 01, la quale, in motivazione, ha precisato che il delitto si configura anche nel caso in cui non sia stato individuato il soggetto che abbia erogato la prestazione e in quello in cui non sia stato accertato che si sia concretamente verificata un’evasione d’imposta)

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, che qui si intende ribadire, deve convenirsi con le considerazioni svolte nella requisitoria del Procuratore Generale in ordine al fatto che le connotazioni soggettive o oggettive della falsità delle fatture non danno luogo a diverse figure di reato, costituendo unicamente modalità di realizzazione del reato di cui all’art. 8”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.