Il ricorso per cassazione presentato dal difensore della società per il dissequestro somme presuppone il conferimento di specifica procura speciale.

E’ il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione – sezione seconda penale con la sentenza numero 28576/2024 – depositata il 16/07/2024 che ha ritenuto di dare ulteriore continuità alla stabile giurisprudenza di legittimità sedimentata intorno al tema giuridico dei poteri procuratori dei quali deve disporre il difensore per potere impugnare i provvedimenti cautelari reali nell’interesse del soggetto da qualificare terzo interessato nell’ambito del procedimento penale.

Nel caso  in disamina la difesa della società che aveva subito il sequestro della liquidità sui propri conti correnti in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso per fatti di autoriciclaggio ascritti all’amministratore, interponeva ricorso per cassazione contro l’ordinanza che aveva rigettato l’appello cautelare.

La Suprema Corte, in via preliminare e senza scrutinare i motivi di impugnazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato in difetto di specifica procura speciale.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla parte motiva della sentenza in commento di interesse per la presente nota:

“….Il ricorso è inammissibile per essere stato sottoscritto dal difensore del terzo interessato al sequestro non munito di procura speciale richiesta ai sensi dell’art.  100 cod. proc. pen..

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati, il difensore del terzo interessato, non munito      di procura  speciale,  non è legittimato a  proporre  istanza di riesame  avverso  il decreto di sequestro preventivo (cfr., Sez. 5 n. 21314 del 9/4/ 2010, Rv. 247440; Sez. 5 n. 10972 del 11/1/ 2013, Rv. 255186); per i portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso delle società odierne ricorrenti, vale infatti la regola prevista dall’art. 100 cod. proc. pen. secondo cui tali soggetti “stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale” con formula mutuata dal processo civile e, in particolare, dall’art. 83 cod. proc. civ (cfr., Sez.6  n.  13798  del  20/1/2011, Rv.  249873;  Sez.  2  n.  27037  del  27/3/2012,  Rv253404; Sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925).

Né può trovare applicazione la previsione contenuta nell’art. 182 comma 2 cod. proc. civ.; la possibilità di sanare il difetto di rappresentanza prevista dalla suddetta disposizione specificamente per la fase istruttoria del giudizio civile, non è praticabile nell’ambito del procedimento penale ed in specie in quello incidentale relativo alla revoca di una misura cautelare reale (cfr. Sez. 3 n. 23107 del 23/4/2013, Rv. 255445; Sez. 2 n. 31044 del 13/6/ 2013, Rv. 256839) disciplinata con la previsione di termini stabiliti a pena di decadenza.

La specialità della procura, da ultimo, implica che essa debba essere rilasciata con specifica menzione dell’atto da impugnare che, nel caso di specie, è il provvedimento del Tribunale del Riesame non essendo perciò possibile ritenere valida quella, allegata al ricorso, che era stata tuttavia conferita ai difensori per impugnare il provvedimento del GIP (cfr., in tal senso, e per un caso simile a quella che ci occupa, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 09/01/2018,  G.T.  Auto  srl, Rv. 271722 – 01)”.

Sullo stesso tema e nei medesimi termini:

https://studiolegaleramelli.it/2022/03/31/il-terzo-interessato-dal-sequestro-preventivo-puo-ricorrere-per-cassazione-solo-se-conferisce-al-legale-specifica-procura-speciale/

Sulla forma della procura speciale:

https://studiolegaleramelli.it/2022/12/05/la-procura-speciale-del-terzo-interessato-che-propone-riesame-e-valida-anche-se-priva-di-formule-sacramentali/

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.