Reati tributari: l’adempimento parziale del piano di rateizzo concordato con l’A.D.E. non è sufficiente ad escludere la rilevanza penale della condotta di omessa dichiarazione.
E’ il principio di diritto fissato dalla terza sezione penale della cassazione con la sentenza numero 28687/2024 – depositata il 17/07/2024, che ha affrontato la questione giuridica delle condizioni che devono ricorrere per poter applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al delitto fiscale previsto e punito dall’art. 5 d.lgs. n.74/2000.
Nel caso in disamina i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato rinviato a giudizio per avere omesso di presentare la dichiarazione dei redditi riferita all’annualità 2011 per la quale era tenuto al pagamento di imposte per un importo di €66.000, quindi superiore alla soglia di punibilità (attualmente fissata in € 50.000,00).
La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione denunciando vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata applicazione del disposto di cui all’art. 131 bis cod. pen., nonostante la prova della condotta resipiscente tenuta dal giudicabile, attestata dal pagamento di tre rate del piano di rateizzo.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso statuendo quanto segue:
“…….Difettando, nella specie, l’indicazione dì tali presupposti da cui desumere la particolare tenuità dell’offesa, il mero riferimento al comportamento successivo (pagamento di tre rate per complessivi 13.000 euro a fronte di un debito di 66.000 euro), ex se, non avrebbe potuto giustificare l’adozione ex officio della pronuncia di proscioglimento a norma dell’art. 131-bis cod. pen.. È stato infatti correttamente chiarito da questa Sezione che ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497 – 01).
E, nella specie, si era in presenza di un apprezzabile superamento della soglia di punibilità, pari a circa 16.000 euro rispetto alla soglia di euro 50.000 indicata per legge, ciò che escludeva la qualificazione dell’offesa in termini di particolare tenuità: le condotte post delictum non possono di per sé sole rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento della commissione del fatto – dando così luogo a una sorte di esiguità sopravvenuta di un’offesa in precedenza non tenue – ma possono essere valorizzate, nel complessivo giudizio sulla misura dell’offesa, giudizio in cui rimane centrale, come primo termine di relazione, il momento della commissione del fatto, e, quindi, la valutazione del danno o del pericolo verificatisi in conseguenza della condotta.
Del resto, questa stessa Sezione, con la già richiamata sentenza (Sez. 3,n. 28031 del 24/05/ 2023, Cundari ed altri, non massimata) ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., come novellato, ai fatti antecedentemente commessi, ma a fronte di un situazione del tutto diversa da quella in esame, atteso che, nella vicenda esaminata con la sentenza n. 28031/ 2023, gli imputati avevano dimostrato con il proprio comportamento la volontà di assolvere il debito tributario, provvedendo tempestivamente ad onorare il piano rateale concordato con il Fisco, tanto da determinare l’adozione in appello del provvedimento di revoca della disposta confisca in primo grado. La circostanza, dunque, di aver provveduto al pagamento delle sole prime tre rate non può essere considerata sufficiente a giustificare il riconoscimento dell’invocata causa di non punibilità, costituendo solo un principio di prova di una condotta resipiscente, in assenza peraltro di una dimostrazione della prosecuzione dei pagamenti finalizzata all’assolvimento integrale dell’obbligazione tributaria”.
Sullo stesso tema dei rapporti tra art. 5 d.lgs. n.74/2000 ed art. 131 bis cod. pen.:
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