Il delitto di occultamento delle scritture si configura anche se la Guardia di Finanza ricostruisce autonomamente la contabilità dell’impresa verificata.
E’ il principio di diritto ribadito dalla terza sezione penale della cassazione con la sentenza numero 30357/2024 – depositata il 23/07/2024, che ha affrontato la questione giuridica della condotta materiale punita dall’art.10 d.lgs. n.74/2000, con particolare riferimento alla situazione, tutt’altro che infrequente, della compiuta ricostruzione del volume di affari del contribuente da parte dei finanzieri accertatori, nonostante la mancata collaborazione del soggetto verificato.
Nel caso in disamina i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato rinviato a giudizio perché, in qualità di amministratore di fatto della[omissis] S.r.l., in concorso con l’amministratore di diritto, al fine di evadere l’ IVA e le imposte sui redditi, aveva occultato le scritture contabili o i documenti di cui era obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari.
La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione stigmatizzando con una specifica doglianza per quanto di interesse per la presente nota, l’errata valutazione della prova da parte della Corte di merito, atteso che il maresciallo della Guardia di finanza, esaminato in dibattimento, aveva dichiarato di essere stato in grado di ricostruire il volume d’affari della società controllata.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso statuendo quanto segue in linea con la stabile giurisprudenza di legittimità sedimentata intorno al punto di diritto:
“…….Il ricorso è manifestamente infondato. L’occultamento delle scritture contabili si realizza con la loro mancata esibizione e il loro mancato prolungato rinvenimento nei luoghi riferibili alla società e accessibili agli organi verificatori nella consapevolezza dell’accertamento in corso e della strumentalità della documentazione alla ricostruzione della contabilità della società (tra le più recenti, Sez. 3, n. 23921 del 14/12/ 2020, dep. 2021, Provasi, Rv. 281485-01), a prescindere dalla circostanza che i finanzieri siano stati o meno in grado di ricostruire il volume d’affari, sulla base dei bilanci e dello spesometro integrato. Pertanto, le considerazioni svolte nel primo motivo sono irrilevanti”.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.