Omesso versamento IVA: la Cassazione apre ad esiti assolutori in caso di comprovata crisi di liquidità per effetto del d.lgs. n.87/2024.

La terza sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza numero 30532/2024 – depositata il 25.07.2024, con una pronuncia estremamente interessante che tiene conto della recente novella normativa, ha di nuovo affrontato il tema giuridico della responsabilità penale per il delitto p. e p. dall’art.10 ter d.lgs. n.74/2000 quando il contribuente, come nel caso di specie, dimostra nel corso del processo che l’inadempimento verso l’Erario è imputabile alla mancanza di liquidità dovuta alla contingenza negativa che ha reso inesigibili i crediti vantati.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso anche alla luce del novum normativo introdotto dal d.lgs. n.87/2024 del 14 giugno 2024 ed ha statuito il principio di diritto che segue, del quale tenere conto nella predisposizione della difesa tecnica nei reati tributari di segno omissivo:

“ ……….Ed è appena il caso di osservare, in linea generale e conclusivamente, che la necessità di attribuire il massimo rilievo alle problematiche evocate dal ricorso del [omissis]      trova ormai un importante riscontro nel diritto positivo: il recentissimo d.lgs. n. 87 del 14/06/2024, intervenendo sull’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, ha introdotto (con il nuovo comma 3-bis) una ulteriore causa di non punibilità per i reati di cui agli artt. 10-bis e 10ter del medesimo decreto, “se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente,  all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto.

Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi /o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.