Nel delitto di indebita compensazione il superamento della soglia di punibilità va verificato rispetto all’importo dei crediti inesistenti.

E’ il principio di diritto fissato dalla sezione terza penale della cassazione con  la sentenza numero 30365/2024 – depositata il 24/07/2024, che si è pronunciata sul tema giuridico della condotta materiale integrante il delitto di indebita compensazione.

Nel caso di specie e per quanto di interesse per la presente nota va osservato che  il locale Tribunale per il riesame aveva riqualificato la condotta dell’indagato come integrante il delitto tributario previsto e punito dall’art.10 quater d.lgs. n.74/2000, in luogo della truffa aggravata provvisoriamente contestata dal PM.

La Corte di legittimità ha ritenuto fondata la  tesi difensiva che aveva censurato la decisione dei giudici cautelari per carenza di motivazione in ordine alla verifica del superamento della soglia di punibilità.

Di seguito si riportano i passaggi della sentenza in commento riferiti alla soglia di punibilità  del reato attualmente fissata in € 50.000,00, che deve essere superata dai crediti non spettanti utilizzati illecitamente dal contribuente con il modello F/24:

“….In particolare, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, non risultano ben chiare le date e i luoghi di presentazione dei modelli F24, su cui si incentra il meccanismo illecito sotteso alla previsione ex art. 10 quater del d. lgs.n. 74 del 2000, richiamando il precetto penale la norma di cui all’art. 17 del d. lgs. n. 241 del 1997 che disciplina appunto le modalità operative delle compensazioni.

Ma, soprattutto, non risulta adeguatamente approfondito il decisivo tema del superamento o meno della soglia di punibilità del reato, non comprendendosi se le cifre riportate nell’ordinanza impugnata siano riferite all’ammontare dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione dalle società che figuravano come appaltatrici di servizi, o piuttosto all’importo dei risparmi di spesa derivanti dall’evasione fiscale e contributiva realizzata dalle società committenti.

La questione meritava invece di essere chiarita compiutamente, dovendosi ribadire il principio elaborato da questa Corte (cfr. 3, n. 34966 del 16/10/ 2020, Rv. 280428e Sez. 3, n. 14763 del 19/02/ 2020, Rv. 279119), secondo cui, in tema di reati tributari, la soglia di rilevanza penale di cui all’art. 10 quater, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, pari a cinquantamila euro annui, va riferita all’ammontare dei crediti non spettanti utilizzati per le compensazioni indebite, e non alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non versate, con la conseguenza che, per accertare il superamento della soglia, occorre procedere alla somma algebrica degli importi dei crediti inesistenti o non spettanti portati in compensazione.

Su questo pregnante aspetto, oltre che sulla delimitazione della condotta dal punto di vista contenutistico e spazio-temporale, l’ordinanza impugnata ha mancato di fornire risposte adeguate, per cui il provvedimento oggetto di ricorso deve essere annullato con rinvio, dovendo il Tribunale del Riesame verificare se ed in che termini, alla luce delle acquisizioni investigative disponibili e già note alla difesa, nonché degli elementi essenziali desumibili dalle contestazioni provvisorie, sia configurabile il ravvisato reato di indebita compensazione, reato di cui andranno pertanto illustrate le coordinate spazio-temporali e le modalità della relativa condotta, dovendo soprattutto essere accertato il superamento o meno della soglia di punibilità, alla luce della premessa interpretativa sopra richiamata”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA