Sono irrilevanti i vizi della querela nella truffa on line trattandosi di reato informatico procedibile di ufficio.

E’ il principio ribadito dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n.31825/2024 –  depositata in data 05/08/2024, che è tornata a pronunciarsi sul regime di procedibilità della truffa quando il reato contro il patrimonio viene commesso a distanza, mediante l’uso dello strumento telematico.

Nel caso in disamina i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, condannato l’imputato rinviato a giudizio per il delitto previsto e punito dall’art.640 cod. pen.

La tesi sostenuta dalla difesa con il ricorso per cassazione si fondava sulla eccepita improcedibilità del delitto contro il patrimonio per la irritualità della querela  proposta da una società di diritto lituano.

La suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di diritto processuale per le ragioni espresse nella parte motiva della sentenza in commento di seguito riportata:

……In primo luogo, per quanto attiene alla dedotta improcedibilità, il Collegio non può esimersi dal rilevare come il reato risulti manifestamente aggravato, per essere il fatto commesso profittando di circostanze di luogo tali da ostacolare la privata difesa, con quanto ne consegue ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 2-bis, e terzo comma, cod. pen..

Invero, integra senza dubbio una truffa contrattuale la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all’acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante, ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231).

È poi configurabile l’aggravante della minorata difesa, quando l’autore abbia tratto, consapevolmente  e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento della rete (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800; Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900).

L’applicabilità dell’art. 61, n. 5, cod. pen. discende dalla distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente; ciò determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli non solo di schermare la sua identità, ma anche — ciò che è esattamente avvenuto nel caso di specie, come adeguatamente specificato a partire dalla stessa formale contestazione – di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450. Cfr. anche, a contrario, Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone, l’h/. 280515, che esclude l’aggravante in questione nell’ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente avvenga via web per poi però svilupparsi mediante incontri di persona per la visione e cessione del bene, poiché in questo caso, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest’ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto)”.

Il pacifico principio di diritto sopra affermato rende, quindi, del tutto irrilevante l’eventuale tardività della querela (vale a dire presentata a distanza di oltre tre mesi dalla conoscenza del fatto) o la sua irrituale proposizione, a tutto vantaggio per la tutela dei diritti del consumatore.

Sulla stessa linea interpretativa e per analoga fattispecie si segnala un recente arresto giurisprudenziale annotato:

(i) https://studiolegaleramelli.it/2024/05/13/la-truffa-on-line-e-sempre-aggravata-dalla-minorata-difesa-della-vittima-se-i-contatti-tra-venditore-ed-acquirente-e-la-successiva-transazione-avvengono-solo-a-distanza/

Per approfondimenti sulla truffa on line si segnalano i precedenti arresti giurisprudenziali commentati:

(ii) https://studiolegaleramelli.it/2020/03/31/integra-il-reato-di-truffa-a-mezzo-internet-la-condotta-di-vendita-on-line-se-lazione-ingannatoria-del-venditore-e-accompagnata-dal-dolo-iniziale-dellagente/

(iii) https://studiolegaleramelli.it/2021/02/26/compravendita-online-e-truffa-non-sussiste-laggravante-della-minorata-difesa-laddove-la-trattativa-abbia-avuto-inizio-sulla-piattaforma-web-per-poi-proseguire-mediante-contatti-telefonici-s/

(iv) https://studiolegaleramelli.it/2021/04/04/truffa-online-e-minorata-difesa-la-vendita-di-prodotti-su-internet-pone-lagente-in-una-posizione-di-vantaggio-rispetto-allacquirente-che-non-puo-sottoporre-a-controlli-preventivi-i/

(v) https://studiolegaleramelli.it/2020/12/15/configura-truffa-perpetrata-e-non-solo-inadempimento-civilistico-la-condotta-di-chi-riceve-il-prezzo-dovuto-per-la-vendita-online-di-vini-che-non-sia-seguita-dalla-consegna-della-merce/

(vi) https://studiolegaleramelli.it/2020/05/10/truffa-commessa-a-mezzo-internet-configura-artifici-e-raggiri-la-condotta-di-pubblicazione-su-un-portale-di-annunci-di-compravendita-online-dellinserzione-della-vendita-di-telefoni-a-prezzo/

(vii) https://studiolegaleramelli.it/2021/06/07/truffa-online-e-competenza-territoriale-nel-caso-in-cui-pagamento-sia-effettuato-tramite-bonifico-bancario-il-reato-si-consuma-nel-momento-e-nel-luogo-della-riscossione-della-somma-da-parte-del-titol/

By Claudio Ramelli RIPRODUZIONE RISERVATA