La cassazione annulla la sentenza di condanna per frode fiscale perché omessa la confisca obbligatoria del profitto del reato tributario.

E’ il principio ribadito dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n.33154/2024 –  depositata in data 27/08/2024, che è tornata a pronunciarsi sulla natura obbligatoria della confisca del profitto del reato tributario in caso di condanna (ovvero di applicazione della pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p.).

Nel caso in disamina il GUP presso il locale Tribunale all’esito del giudizio abbreviato aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato previsto e punito dall’art. 2 d.lgs. n.74/2000 condannando l’imputato alla pena ritenuta di giustizia.

Il Procuratore della Repubblica ricorreva per cassazione denunciando vizio di legge della sentenza impugnata per la mancata disposizione della confisca – diretta o per equivalente – prevista dall’art.12 bis d.lgs. n.74/2000.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso facendo applicazione dei principi di diritto già fissati nella stabile giurisprudenza di legittimità:

……Osserva, infatti, questa Corte che effettivamente il Tribunale di Roma ha, con la sentenza impugnata, affermato la penale responsabilità del          in ordine alla imputazione a lui contestata e lo ha condannato alla pena finale di mesi sei di reclusione, omettendo tuttavia di disporre, come, invece, previsto espressamente dall’art. 12-bis del d.lgs. n.74/2000 in caso di condanna od anche di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti dal medesimo decreto legislativo previsti, la confisca dei beni che avrebbero costituito, quanto al caso di specie, il profitto del reato contestato, cioè l’ammontare degli elementi passivi fittizi  indicati in dichiarazione.

Si rileva che la misura ablatoria omessa dal Tribunale si caratterizza per essere obbligatoria, stante il chiaro ed inequivocabile tenore normativo, conseguente ad ogni sentenza di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa per uno dei delitti previsti dal citato d.lgs. n.74 del 2000, con la sola eccezione della appartenenza del profitto o del prezzo del reato da confiscare a soggetto estraneo alla commissione del reato, e con la precisazione che, ove sia impossibile provvedere alla confisca di quanto, come i beni costituenti il profitto od il prezzo del reato, sia in rapporto di immediata derivazione da esso (cioè nella forma della confisca diretta), si dovrà procedere alla confisca di altri beni, il cui valore corrisponda al profitto conseguito od al prezzo ricevuto dal reo che, anche ad altro titolo, siano nella sua disponibilità (cosiddetta confisca per equivalente).

Né esclude la necessità della statuizione della confisca la presenza di un piano di ammortamento che prevede il pagamento rateizzato delle pretese fiscali, o l’effettivo pagamento delle prime rate, posto che la previsione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro, va intesa nel senso che, per la parte coperta da tale impegno, la confisca può comunque essere adottata nonostante l’accordo rateale intervenuto, ma non è eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi del mancato pagamento del debito (Sez.3,n. 42470 del 13/07/2016, Rv. 268384; Sez.3, n.6246 del 11/10/2018,. Rv. 274856; Sez.3, n.18034 del 05/02/2019, Rv. 275951; Sez.3, n. 28488 del 10/09/2020, Rv. 280014).

La  assenza  di  qualsivoglia  discrezionalità  da  parte  del  giudicante  rende  manifesta  la violazione di legge lamentata dal ricorrente e, pertanto, la sentenza di condanna va parzialmente annullata con rinvio, ove occorra verificare, mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, la possibilità di procedere in via prioritaria alla confisca diretta di tale profitto e, solo ove ciò sia impossibile, a quella per equivalente (Sez.3, n.3165 del 22/11/2019, Rv. 278637).

By Claudio Ramelli RIPRODUZIONE RISERVATA