Il mero affidamento della contabilità al commercialista non salva il contribuente dal reato di omessa dichiarazione.

Questo è il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione  – sezione terza penale – con la sentenza numero 33280/2024 – depositata il 29/08/2024, chiamata a pronunciarsi sulla rilevanza che può assumere l’allegazione difensiva dell’affidamento al commercialista degli adempimenti fiscali  al fine  escludere il dolo di evasione del contribuente al quale viene stato contestato il reato di omessa dichiarazione.

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente,  affermato la penale  responsabilità dell’imputato, rinviato a giudizio per il reato previsto e punito dall’art. 5 d.lgs. n.74/2000 in riferimento alle annualità 2015 e 2016.

Con il ricorso per cassazione la difesa del giudicabile, pur non contestando l’elemento oggettivo del reato (mancata presentazione dei dichiarativi fiscali) aveva censurato il capo di sentenza relativo alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, in tesi non sussistente in ragione dell’affidamento degli adempimenti contabili al commercialista resosi inadempiente.

La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondata la tesi difensiva affermando il principio di diritto che segue:

Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. A fronte della pacifica materialità dell’omissione, l’imputato ha allegato, ai fini di escludere il dolo specifico, l’aver delegato un professionista. La corte territoriale ha rilevato che la circostanza non era dimostrata ed ha richiamato il principio di diritto, secondo cui l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione. in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l’inoltro telematico dell’atto (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421 – 01).

 Infine, quanto al dolo di evasione, rilevava la corte territoriale, come l’omessa presentazione per due anni consecutivi (2015-2016), seguiva l’omissione di versamento delle imposte per gli anni precedenti  (2011 e 2012) per i quali aveva riportato due condanne, sicché l’omissione dichiarativa era proprio funzionale all’evasione di imposta perché la presentazione della dichiarazione avrebbe attivato i controlli dell’Agenzia delle entrate in tempi brevi.“

Sulla stessa linea interpretativa si segnalano i seguenti arresti giurisprudenziali:

(i) https://studiolegaleramelli.it/2020/06/10/laffidamento-nelladempimento-del-commercialista-non-vale-ad-escludere-la-responsabilita-del-contribuente-che-omette-linvio-delle-dichiarazioni-dei-redditi-e-delli-v/  ;

(ii) https://studiolegaleramelli.it/2023/10/19/la-tesi-dellaffidamento-degli-adempimenti-fiscali-al-commercialista-non-salva-il-contribuente-dalla-condanna-per-omessa-dichiarazione/

In senso difforme:

(iii) https://studiolegaleramelli.it/2024/02/19/la-cassazione-apre-spazi-difensivi-per-il-reato-di-omessa-dichiarazione-quando-ladempimento-dei-dichiarativi-fiscali-e-stato-affidato-al-commercialista/

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.