Nel reato di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte il superamento della soglia di punibilità deve essere valutato rispetto all’ammontare del debito tributario.

Questo è il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione – sezione terza penale con  la sentenza numero 33332/2024 – depositata in data 02/09/2024, che si è pronunciata sul tema giuridico degli elementi costitutivi del delitto tributario di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte, la cui punibilità presuppone il superamento della soglia di punibilità attualmente fissata in € 50.000,00.

Nel caso di specie, i giudici del doppio grado di merito, avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato previsto e punito dall’art.11 d.lgs. n.74/2000 ascrittogli, per avere, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi,  nonché dei relativi interessi  e  sanzioni,  per  un  ammontare  complessi vo  superiore  alla  soglia  di 50.000  euro,  alienava  simulatamente  gli  immobili  di  sua   proprietà alla  figlia e riservandosi in proprio favore il diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 cod., civ., in modo da rendere  inefficace  la  procedura  di  riscossione  coattiva.

Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale veniva interposto ricorso per cassazione dall’imputato per mezzo di plurimi motivi di ricorso per contestare l’affermazione di penale responsabilità, denunciando vizio di legge anche sotto il profilo della erronea valutazione da parte dei giudici di merito dell’avvenuto superamento della soglia di punibilità, valutato con riferimento all’entità del credito vantato dall’amministrazione finanziaria dello Stato verso il contribuente e non rispetto al valore del bene alienato.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso fissando, per quanto di interesse per la presente nota, il principio giuridico che segue, che si pone in continuità con lo stabile orientamento di legittimità:

“Proprio la pacifica natura di reato di pericolo della fattispecie in esame (cfr. in tal senso anche Sez. 3, n. 35983 del 17/09/ 2020, Rv. 280372) consente peraltro di superare l’obiezione difensi va secondo cui l’abitazione e il garage oggetto di trasferimento erano gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, posto che il disvalore del reato per cui si procede si incentra nel compimento degli atti simulati o fraudolenti oggettivamente idonei ad eludere l’esecuzione esattoriale, ciò a prescindere dalla sorte che potrà avere la procedura di recupero del credito erariale, assumendo  invece  rilievo il superamento  della  soglia  di punibilità di 50.000 euro, soglia che, come precisato da questa Corte ( cfr. Sez. 3, n. 15133 del 17/11/ 2017, dep. 2018, Rv. 272505), deve essere riferita non al valore dei beni simulatamente o fraudolentemente trasferiti, ma all’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi che il Fisco deve recuperare, non essendovi dubbi nel caso di specie sul superamento di tale soglia, stante l’entità del debito accumulato da pari all’importo di 795.126,94 euro”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.