Occultamento della contabilità: il pagamento del debito tributario non dà accesso alla causa di non punibilità del fatto tenue.

Con la sentenza numero 33284/2024 – depositata il 29/08/2024 (udienza pubblica 09/07/2024), la Corte di cassazione – sezione terza penale, ha affrontato la questione giuridica della rilevanza che può assumere la condotta del contribuente che definisca la propria posizione con l’Amministrazione finanziaria dello Stato successivamente all’accertamento fiscale, per escludere la punibilità del contestato reato di occultamento delle scritture contabili.

Nel caso di specie, i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità e condannato alla pena ritenuta di giustizia l’imputato rinviato a giudizio per il delitto di cui all’art. 10 d.lgs. n.74 del 2000 per avere, al fine di evasione, occultato parte della documentazione contabile relativa all’anno d’imposta 2014, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari.

La difesa dei giudicabile interponeva ricorso per cassazione sostenendo, per quanto di interesse per la presente nota, che la definizione del debito tributario in sede amministrativa costituiva fatto successivo alla consumazione reato, rilevante per l’accesso alla causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile  statuendo quanto segue:

Il secondo motivo, relativo alla esclusione della applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, nonostante il positivo comportamento dell’imputato successivo al fatto, caratterizzato dall’assunzione dell’obbligo di provvedere al pagamento dell’imposta evasa, è anch’esso manifestamente infondato.

In tema di reati tributari, tra le condotte susseguenti al reato suscettibili di valutazione ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rientra indubbiamente anche l’integrale o parziale adempimento del debito tributario, anche attraverso un piano rateale concordato con il fisco o l’adesione a provvedimenti relativi alla “rottamazione” delle cartelle esattoriali (Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175 – 01).

Tuttavia, nel caso in esame l’assunzione dell’obbligo di provvedere al pagamento dei debiti tributari dell’impresa amministrata dal ricorrente non costituisce condotta riparatoria delle conseguenze del reato contestato all’imputato, che riguarda l’occultamento della documentazione contabile e la difficoltà che ne è derivata nella ricostruzione della contabilità e dei redditi di tale impresa, e cioè un pregiudizio alla attività di accertamento dei redditi e delle conseguenti obbligazioni tributarie, pregiudizio che non può dirsi riparato o ridotto per effetto del pagamento del debito tributario (che riguarda il mancato assolvimento dell’obbligazione tributaria), che quindi non assume rilevanza nella prospettiva proposta dal ricorrente, e cioè ai fini del riconoscimento della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, non costituendo attività riparatoria delle conseguenze della condotta ascritta all’imputato, che non è una condotta di evasione di imposta ma è solo caratterizzata dal fine di evasione”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA