Frode informatica: la competenza territoriale spetta al Giudice del luogo di residenza dell’autore del reato.
E’il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione – sezione prima penale con la sentenza numero 34362/2022 – depositata il 12/09/2024, chiamata a dirimere un conflitto di competenza territoriale insorto tra due Giudici appartenenti a distinti distretti giudiziari.
La fattispecie oggetto di disamina da parte della Suprema corte riguardava una frode informativa con accusa elevata a carico dell’imputato del reato di cui all’art. 640 ter cod. pen. per essersi procurato l’ingiusto profitto consistito nella somma di euro 1.501,00, con corrispondente in danno della vittima.
La persona offesa dal reato dopo essere stata contattata tramite messaggio, era stata indotta ad indicare i dati di accesso al proprio conto corrente “cliccando” su un link, e quindi a comunicare gli ulteriori dati ad un falso operatore da cui veniva contattato.
Ottenuti tali dati, l’imputato si introduceva sul conto corrente della persona offesa ed eseguiva un bonifico istantaneo in favore di un conto corrente on fine a sé intestato.
La Corte regolatrice ha accolto la tesi del giudice di merito che facendo leva sulla condotta decettiva tenuta interamente dall’imputato ha determinato la regola competenza della competenza territoriale fissandola nella circoscrizione giudiziaria di residenza dell’agente:
“ Invero, benché il trasferimento della somma di denaro in favore dell’imputato sia avvenuto secondo la modalità “instant payment “, ciò che assume valore determinante ai fini della individuazione del giudice competente per territorio è, non solo la circostanza che l’imputato abbia conseguito l’immediata e irrevocabile disponibilità del denaro, ma altresì il fatto che caratterizza specificamente la fattispecie in esame è che l’atto di disposizione patrimoniale non è stato posto in essere dalla persona offesa (come nel caso del pagamento su carta ricaricabile), ma è stato effettuato da parte dello stesso imputato, il quale si era fraudolentemente procurato i codici di accesso al conto della vittima e, accedendo ad esso, aveva effettuato un bonifico istantaneo in favore di un conto corrente online a lui stesso intestato.
In sostanza, l’atto dispositivo che ha determinato il conseguimento del profitto e il correlativo depauperamento della persona offesa è interamente ascrivibile alla condotta dell’imputato.
Avendo questi operato via Internet, non è possibile individuare il luogo in cui è stata commessa la condotta criminosa, né quello in cui è stato conseguito il profitto, con la conseguenza che la competenza va determinata ai sensi dell’art .9, comma 2, cod. proc. pen. in base al luogo di residenza dell’imputato, che risulta rientrare nel circondario del Tribunale di Torino”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA.