La mancata consegna al curatore di qualsivoglia documento contabile configura la bancarotta fraudolenta documentale.
E’ questo il principio di diritto ricordato con la sentenza numero 34811/2024 – depositata il 16/09/2024 (udienza pubblica 17/07/2024), dalla Corte di cassazione – sezione quinta penale, tornata a definire l’elemento oggettivo previsto dal reato fallimentare di cui all’art.216 co.1, n.2, RD 267/1942, mettendone in evidenza i tratti distintivi con la bancarotta documentale semplice.
Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’amministratore di fatto della società in liquidazione, poi dichiarata fallita, per avere sottratto, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili, non rendendo possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari della fallita.
La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ritenuto manifestamente infondata la tesi difensiva tesa ad escludere la consumazione del reato facendo leva sulla parziale consegna delle scritture private, e ciò per le ragioni riportare nel segmento di motivazione che segue:
“…..Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che, a differenza che nel reato di bancarotta semplice, in cui l’illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l’elemento oggettivo riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/ 2016,Incalza, Rv. 268867).
L’oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale, cioè, può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell’impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l’ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l’oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie (Sez. 5, n. 44886 del 23/9/ 2015, Rossi, Rv. 1 265508; Sez.5, n. 22593 del 20/4/2012, Pupillo, Rv. 252973; Sez. 5, n. 7165 del 29/1/1977, Alberi, Rv. 136073).”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA