Reati fallimentari: solo al giudice civile compete valutare se ricorrono i presupposti per la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

La Corte di cassazione – sezione quinta penale, con la sentenza numero 34705/2024 – depositata il 13/09/2024 (udienza pubblica 11/07/2024), ha dato ulteriore continuità al principio di diritto fissato dalla stabile giurisprudenza di legittimità secondo il quale spetta alla sola Autorità giudiziaria civile, nelle sue articolazioni di fase e grado, la competenza ad emettere la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (già di fallimento) che, in sede penale, costituisce condizione obiettiva di punibilità (ovvero elemento costitutivo del reato secondo altra giurisprudenza) dei reati di bancarotta semplice o fraudolenta.

Nel caso in disamina, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso interposto contro la decisione del G.U.P. che aveva sospeso il giudizio penale in attesa dell’esito dell’impugnazione interposta in sede civile contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ha statuito quanto segue:

“…..Quanto al primo motivo, che lamenta vizio di motivazione, va evidenziato come pacifico e condiviso sia il principio – richiamato dal G.u.p. con l’ordinanza impugnata – per cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell’impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell’imprenditore (Sez. U., n. 19601 del 28/02/ 2008, Niccoli, Rv. 239398 – 01; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269454 – 01; Sez. 5, n. 21920 del 15/03/ 2018 Sebastianutti, Rv. 273188 – 01).

A tale principio si ispira, quindi, l’ordinanza impugnata che individua proprio nella ‘dipendenza’ del giudizio penale dalla valutazione del giudice civile, in ragione della decisività della qualità del fallito, la ragione della sospensione, connessa alla circostanza che gli effetti della sentenza di fallimento sono rimossi soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo l’opposizione, revoca il fallimento  (Sez.5, n. 41255 del  16/09/ 2008, Sgambia,  Rv. 241930 – 01)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA