Riciclaggio per chi mette a disposizione il proprio conto corrente per ricevere i proventi della truffa on line.
E’ questo il principio di diritto ricordato con la sentenza numero 35044/2024 – depositata il 18/09/2024 (udienza pubblica 09/07/2024), dalla Corte di cassazione – sezione seconda penale, tornata a pronunciarsi sulla qualificazione giuridica della condotta dell’agente (estraneo al reato presupposto di frode informatica), che mette a disposizione degli autori dei reati contro il patrimonio il proprio conto corrente sul quale viene accreditato l’ingiusto profitto.
Nel caso di specie, il locale Tribunale per il riesame, aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare personale degli arresti domiciliari tenuto conto della pluralità e gravità dei fatti contestati.
L’ordinanza del giudice cautelare veniva impugnata in sede di legittimità.
Secondo la difesa la condotta dell’indagato doveva essere riqualificata nel meno grave reato di ricettazione.
La Suprema Corte nel dichiarare inammissibile il ricorso ha ritenuto di dare ulteriore continuità all’orientamento giurisprudenziale applicato dai giudici del merito cautelare alla fattispecie disaminata:
“…..Nel caso di specie, in assenza di prova di concorso nel reato di truffa, l’incasso del denaro proveniente dal reato non è il fine dell’operazione, ma il mezzo, si potrebbe dire, per ‘pulire’ il provento delle truffe cioè per l’ulteriore passaggio del denaro nelle mani del destinatario finale dello schema truffaldino (verosimilmente, come ipotizzato nel ricorso, di quello stesso [omissis] che appare come la mente, l’ideatore all’origine dello schema illecito).
In sostanza, la condotta di [omissis] non è connotata dal fine di profitto richiesta dalla ricettazione (che rispetto alla sua condotta costituisce solamente il movente dell’azione illecita) ma dal fine di occultamento, di schermo della effettiva destinazione ultima del denaro. :
Negli stessi termini, per una vicenda sostanzialmente sovrapponibile, vedasi la pronuncia Sez.2, n. 29346 dell’8 marzo 2023, Duru, laddove si è affermato che “integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito del reato di frode informatica, consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari”.
Sulla stessa linea interpretativa si segnala una precedente nota a sentenza: https://studiolegaleramelli.it/2023/07/11/riciclaggio-e-non-concorso-in-frode-informatica-a-carico-del-soggetto-che-si-limita-a-mettere-a-disposizione-il-proprio-conto-corrente-per-far-conseguire-ad-altri-lillecito-profitto/
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA