Omessa dichiarazione dei redditi: la Cassazione annulla la sentenza che condanna il socio della società di capitali.
Con la sentenza numero 35984/2024 – depositata il 26/09/2024, la sezione terza penale della Corte di cassazione, ha ricordato che la penale responsabilità per il delitto tributario di omessa dichiarazione può essere ascritta solo al soggetto che rappresenta l’Ente ed è onerato di eseguire l’adempimento.
Il socio della società di capitali può rispondere del reato omissivo in parola solo se viene provato in giudizio il suo ruolo di amministratore di fatto dell’impresa collettiva, ovvero il suo concorso morale con la persona obbligata per legge.
Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano affermato la penale responsabilità dell’imputata per il delitto tributario previsto e punito dall’art.5 d.lgs. n.74/2000.
La difesa dell’imputata con il ricorso per cassazione reiterando quanto già edotto con l’atto di appello, vale a dire che la giudicabile non aveva mai assunto la carica di amministratore o liquidatore della società unici soggetti a cui può essere addebitata la responsabilità dell’illecito fiscale.
La Corte di legittimità ha ritenuto fondata la superiore tesi difensiva statuendo quanto segue:
“Nonostante lo specifico motivo di appello, la Corte territoriale ha acriticamente aderito alla sentenza di primo grado affermando che l’imputata era la legale rappresentante della società, dato smentito documentalmente dalla visura camerale.
Per giunta, come evidenziato dal difensore nella memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, non consta alcun atto notarile del 3 maggio 2013 relativo alla sua nomina come liquidatrice.
In tema di reati tributari, i delitti di omessa dichiarazione dei redditi o dell’IVA e di omesso versamento dell’IVA hanno natura di reati omissivi propri, istantanei ed uni-sussistenti, che possono essere commessi solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato a compiere i relativi adempimenti, sicché i soggetti sui quali non gravano gli obblighi di presentare le dichiarazioni o di versare l’IVA al momento della scadenza possono concorrere solo in forma morale, istigando l’autore materiale della condotta o rafforzandone il proposito criminoso(tra le più recenti, Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737- 02).
Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha verificato la legittimazione della ricorrente a presentare le dichiarazioni e il suo eventuale coinvolgimento nel reato come amministratore di fatto della società. Perciò, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio sulla responsabilità”.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.